Speciale Pubblicato il 05/06/2012

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Detrazioni in UNICO e 730 2012: ammessa anche la riabilitazione senza prescrizione medica

di Susanna Finesso

In tema di spese sanitarie, famiglia, disabili numerose risposte dell’Agenzia nella circolare 19 E del 1 giugno sulle detrazioni in Unico e 730 2012



L’Agenzia delle Entrate ha diffuso venerdì 1 giugno la circolare n. 19 /E  con molti chiarimenti per casi particolari sulle detrazioni in Unico e 730 2012 , ormai in fase di scadenza. Continuiamo la sintesi iniziata ieri prendendo in esame le risposte sulle spese sanitarie, i carichi di famiglia e le detrazioni per i disabili .

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Chiarimenti sulle detrazioni per spese sanitarie, famiglie e disabili

La circolare 19 E 2012 ha rivisto il precedente orientamento della circolare 39/2010 ammettendo in detrazione anche le spese per prestazioni riabilitative non prescritte da un medico ma da un operatore iscritto alla “professioni sanitarie riabilitative ex art. 3 DM 29 Marzo 2001.
Invece le spese di iscrizione in una palestra per attività motoria prescritta da un medico per cura o prevenzione di una patologia non è comunque detraibile perché non si tratta di “trattamento sanitario qualificato”.


Sono ammessi inoltre in detrazione anche
• i dispositivi medici acquistati in erboristeria
• gli apparecchi a ultrasuoni, benché non inseriti nell’elenco allegato alla circolare 20 /2012, purché contrassegnati dal marchio Ce che certifica il rispetto delle direttive europee.


La frequenza a corsi di ippoterapia e musicoterapia per disabili è detraibile solo con prescrizione medica e fattura da cui risulti la prestazione di personale medico o sanitario specializzato.

In Unico 2012 possono essere detratte le rate residue di una spesa per veicolo per disabili anche se il titolare è deceduto prima del termine della rateizzazione .


In un caso invece di esportazione all’estero di un veicolo per disabile l’agevolazione per l’acquisto di un nuovo mezzo non può essere concessa prima dello scadere del quadriennio , periodo minimo previsto per la concessione di questa detrazione ai fini IRPEF e IVA , a meno che non si dimostri la cancellazione del veicolo dal PRA per demolizione.


La circolare ha anche chiarito che per una figlia e maggiorenne la detrazione spetta al 50% ad entrambi i coniugi separati e non a quello con cui essa è convivente perché non equiparabile all’affidamento durante la minore età ad un genitore, al quale spetta la detrazione per intero . E’ comunque possibile un accordo tra le parti per attribuire la detrazione al genitore con reddito più elevato.

Per quanto riguarda la detrazione di 1200 euro per famiglie numerose ( con più di tre figli) si chiarisce che nel caso in cui un genitore abbia due figli con un coniuge e due con un altro , la detrazione per il quarto figlio va attribuita solo al primo genitore per intero.

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