Speciale Pubblicato il 15/05/2012

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Tassazione dei redditi di natura finanziaria: chiarimenti sull'unificazione dell'aliquota

di Dott. Rodighiero Giuseppe

Con il decreto legge n. 138/2011 sono state apportate alcune modifiche alla disciplina fiscale dei dividendi e degli interessi, nonché delle plus – minusvalenze, dando l'aìre all'auspicata unificazione dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria. Col seguente contributo si intendono delucidare le principali novità in merito, coerentemente con i chiarimenti forniti dalla recente circolare n. 11/E/2012.



Con l'art. 2 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 1, sono state apportate delle modifiche al regime di tassazione dei redditi di capitale, di cui all'art. 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (i.e. dividendi, interessi), nonché a quello dei redditi diversi di natura finanziaria, di cui all'art. 67, comma 1, lettere da c- bis a c- quinquies (i. e. plusvalenze e minusvalenze) 2.

A tal proposito, è bene evidenziare che, come chiarito dalla circolare n. 11/E/2012 3 , il decreto in commento fa riferimento genericamente agli “ interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ” e non specificatamente ai “redditi di capitale”, consentendo, in tal maniera, a che le nuove disposizioni trovino applicazione nei confronti dei soggetti che possono essere titolari dei soli redditi di impresa (i. e. soggetti IRES).

In prima approssimazione, le modifiche in commento possono essere riassunte nell'applicazione dell'aliquota del 20%, a titolo di ritenuta o di imposta sostitutiva, sui redditi di natura finanziaria, salvo alcune eccezioni che verranno illustrate di seguito.

Dunque, il nuovo livello delle aliquote di tassazione prevede, tra l'altro, un incremento dal 12,50% al 20% per le c.d. rendite finanziarie (ad eccezione dei titoli pubblici, la cui aliquota rimane nella misura del 12,50%), come pure per i dividendi di partecipazioni non qualificate non percepiti nell'esercizio d'impresa.

Inoltre, come stabilito dal comma 9 del D.l. in parola, l'unificazione dell'aliquota decorre per i redditi di capitale “Esigibili” ( rectius quando sorge il diritto a percepire gli stessi), 4 nonché per i redditi diversi di natura finanziaria “Realizzati” ( rectius quando si perfeziona l'operazione che li genera, indipendentemente dalla loro percezione), 5 dall'1 gennaio 2012.

Scarica il testo della Circolare del 28.03.2012 n. 11

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Obbligazioni e titoli similari - Dividendi - Plus/minusvalenze - Conti corrente e depositi

1.1 Obbligazioni e titoli similari.

Il nuovo art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973 6 dispone che sugli interessi ed altri proventi su titoli obbligazionari italiani, con scadenza pari o superiore ai 18 mesi, emessi da società diverse dai c. d. “Grandi emittenti privati residenti”, 7 la ritenuta aumenta dal 12,50% al 20%. Per i grandi emittenti privati rimane, invece, l'imposta sostitutiva del 12,50% prevista dal decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239 che, con le nuove disposizioni introdotte dal D.l. n. 138/2011, trova applicazione anche nel caso di una duration dei titoli inferiore ai 18 mesi.

Per quest'ultima categoria di titoli, infatti, la tassazione de gli interessi e degli altri proventi passa dal 27% al 20%, fatta eccezione, appunto, per le emissioni dei grandi emittenti privati.

Analoga previsione normativa è stabilita per le obbligazioni ed i titoli similari esteri.

1.2 Dividendi.

Restano immutate, invece, le modalità di tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche residenti su partecipazioni qualificate, detenute anche in regime di impresa (imponibilità ai fini I.R.P.E.F. del 49,72% degli utili prodotti, oppure del 100% se la società che distribuisce il dividendo risiede in un paese a fiscalità privilegiata), come pure di quelli percepiti da soggetti passivi I.R.E.S. (esenzione del 95%).

D'altro canto, la novità introdotta dall'art. 2, comma 10, del D.l. n. 138/2011 afferisce i dividendi percepiti, non nell'esercizio d'impresa, da partecipazione non qualificate. Essi, sia per i beneficiari residenti (i quali si vedevano applicata una tassazione del 12,50%, secondo la normativa previgente), che per quelli non residenti 8 (precedentemente interessati da una tassazione al 27%), sono oggetto di ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 20%.

1.3 Plus - minusvalenze.

Il D.l. in commento, all'art. 2, comma 6, esclude esplicitamente tra i redditi ai quali si applica l'aliquota al 20% quelli di cui all'art. 67, comma 1, lettera c), ossia le plusvalenze realizzate sulla cessione a titolo oneroso delle partecipazioni qualificate. Per esse, dunque, continua a valere l'esenzione del 50,28% per i soggetti passivi I.R.P.E.F e del 5% per i soggetti I.R.E.S..

D'altra parte, il medesimo disposto normativo stabilisce che per le partecipazioni non qualificate, le relative plusvalenze rientrano nella categoria dei redditi diversi di natura finanziaria assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 20%, in luogo del precedente 12,50%.

Inoltre, il comma 28 dell'art. 2 in commento chiarisce che, per quanto riguarda le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi realizzati entro il 31 dicembre 2011, è ammessa la loro deduzione dai redditi diversi di natura finanziaria realizzati dall'1 gennaio 2012, nel limite del 62,50% del loro ammontare. Tale deduzione è consentita fino a concorrenza di tali redditi nel periodo considerato e, per l'eventuale eccedenza, nei periodi d'imposta successivi., ma non oltre il quarto. 9

1.4 Conti corrente e depositi.

Inoltre, come diretta conseguenza del riferimento ai redditi di capitale in generale (salvo talune eccezioni), ad opera dell'art. 2, comma 6, del D.l. n. 138/2011, la ritenuta del 20%, 10 in luogo del previgente 27%, si applica altresì agli interessi ed agli altri proventi dei conti corrente, dei depositi delle banche e di Poste Italiane S.p.A. percepiti da residenti e che maturano dall'1 gennaio 2012.

Resta immutata, invece, la previsione normativa (cfr. art. 23, comma 1, lettera b) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) secondo la quale tali proventi, se percepiti da non residenti, non sono considerati redditi di capitale prodotti nel territorio dello Stato.

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Deroghe previste

D'altro canto, i commi 7 ed 8 dell'art. 2 in commento contemplano delle deroghe all'unificazione dell'aliquota al 20%, con riguardo a talune fattispecie afferenti i redditi di capitale ed i redditi diversi di cui all'art. 67, comma 1, lettera c- ter del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (plusvalenze da cessione a titolo oneroso e rimborsi di titoli).

Titoli pubblici italiani ed equiparati - Titoli emessi da Stati “White listed” - Titoli di risparmio per l'economia meridionale - Piani di risparmio a lungo termine

2.1 Titoli pubblici italiani ed equiparati.

In tal senso, l'art. 2, comma 7, del D.l. n. 138/2011 menziona dapprima gli interessi, i premi e gli altri proventi dei titoli pubblici italiani ed equiparati, rispetto ai quali continua a valere l'aliquota di tassazione del 12,50%. Più specificatamente, con la locuzione titoli pubblici italiani, si fa riferimento:

  1. ai titoli del debito pubblico;
  2. ai buoni fruttiferi di risparmio postali, emessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.;
  3. alle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.:
  4. alle altre obbligazioni e titoli similari emessi dalle amministrazioni statali, dalle regioni, provincie e comuni (i.e. B.O.R., B.O.P., B.O.C.), da enti pubblici “ istituiti esclusivamente per l'adempimento di funzioni statali o per l'esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio. 11 In tale ultima categoria, come chiarisce la circolare n. 11/E/2012, non vi fanno parte i titoli emessi in passato da enti pubblici economici, quali le Ferrovie dello Stato, l'Eni e l'Enel, i quali proventi maturati dall'1 gennaio 2012 vengono dunque tassati al 20%.

Con specifico riferimento alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., si evidenzia che gli interessi e gli altri proventi sui titoli diversi da quelli sopra citati emessi dall'ente in questione, dall'1 gennaio 2012 sono oggetto di imposta sostitutiva del 20%. 12

Per appurare se ai titoli di cui supra si applica o meno il regime di tassazione del 12,50% (di cui al decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239) si deve fare riferimento alla sola natura del soggetto emittente, non al possesso o meno da parte dei medesimi delle specifiche caratteristiche dei titoli obbligazionari. 13

Inoltre, continua ad applicarsi il 12,50%, in luogo della nuova aliquota del 20%, a i proventi dei titoli equiparati fiscalmente 14 ai titoli pubblici italiani appena citati. Trattasi dei titoli emessi da enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia (cfr. elenco riportato nella circolare n. 11/E/2012, par. 2.1 .

L'amministrazione finanziaria chiarisce altresì che la disciplina fiscale in commento vale anche per i titoli pubblici italiani ed equiparati emessi all'estero a decorrere dal 10/09/1992. A tal proposito, occorre specificare che i titoli in parola sono considerati emessi da soggetti non residenti, ai sensi dell'art. 18, comma 2, del D.P.R. n. 917/1986. Dunque, i relativi frutti sono imponibili in Italia, oppure no, a seconda che, rispettivamente siano esigibili da soggetti residenti oppure no. 15

2.2 Titoli emessi da Stati “White listed”.

Altra deroga all'aliquota unica del 20% è prevista per i titoli obbligazionari emessi da Stati e territori inclusi nel decreto del Ministero dell'Economia 4 settembre 1996 (e s.m.i.), i quali interessi, premi ed altri proventi rimangono oggetto di tassazione al 12,50%.

2.3 Titoli di risparmio per l'economia meridionale.

Resta altresì invariata l'aliquota di tassazione nella misura del 5% sui redditi di capitale percepiti sui c.d. “Titoli di risparmio per l'economia meridionale”, 16 i.e. quei titoli, emessi da banche italiane ed estere, a sostegno degli investimenti delle P.M.I. e dei progetti etici del Mezzogiorno.

Ma l'art. 2, comma 7, lettera c), del D.l. n. 138/2011, in merito a tale tipologia di titoli, nulla dispone sulla tassazione delle eventuali plusvalenze. Dunque, sul realizzo di esse, vista l'assenza della previsione di un'aliquota agevolata, si applicherà il 20%. 17

2.4 Piani di risparmio a lungo termine.

L'art. 2, comma 7, lettera d) stabilisce per di più che la nuova aliquota del 20% non si applica ai “Piani di risparmio a lungo termine appositamente istituiti ”, sibbene, né a livello normativo, né regolamentare, vengono fornite le caratteristiche per identificare tali strumenti.

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Altre deroghe

D'altra parte, l'art. 2, comma 8, del D.l. n. 138/2011 elenca ulteriori tre fattispecie nelle quali non trova applicazione l'unificazione dell'aliquota in commento.

Trattasi anzitutto degli interessi infragruppo corrisposti da società italiane ad imprese europee consociate, verso i quali rimane invariata l'applicazione di una ritenuta alla fonte, da parte della società italiana, del 5%. 18

Immutata risulta essere anche la ritenuta da applicare sugli utili corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società in uno stato membro dell'U.E., o dello S.E.E. ed ivi residenti, nonché ai fondi pensione istituiti nel medesimo territorio, nella misura rispettivamente dell'1,375% e dell'11%.

Rimane invariata altresì l'aliquota dell'11% dell'imposta sostitutiva sul risultato netto maturato dalle forme di previdenza complementare.

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Opzione per l'affrancamento del costo o del valore di acquisto

Da ultimo si fa notare che il comma 29 dell'art. 2 in commento prevede la possibilità, ai fini della determinazione dei redditi diversi di natura finanziaria, e dei soli redditi di capitale derivanti dagli O.I.C.R. (ad eccezione dei fondi immobiliari italiani, U.E. o dello S.E.E.), di optare per l'affrancamento dei valori delle attività finanziarie in commento possedute al 31/12/2011 (non nell'esercizio dell'attività d'impresa), assoggettando i redditi maturati fino a tale data ad un'imposta sostitutiva del 12,50%, da versare entro lo scorso 31 marzo 2012.

L'affrancamento consentiva di assumere come valore dello strumento finanziario, a decorrere dall'1 gennaio 2012, quello alla data del 31 dicembre 2011 in luogo del costo o valore d'acquisto.



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