Speciale Pubblicato il 09/05/2012

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Imposte di bollo sui capitali scudati: le novità introdotte dal Decreto fiscale e i primi chiarimenti “ufficiosi”

di Erario Anna Eleonora

Il Decreto fiscale (D.L. n. 16 del 02.03.2012), recentemente convertito nella Legge n. 44 del 28.04.2012, ha modificato la disciplina dell’imposta di bollo sui capitali scudati introdotta dalla Manovra Monti, a cominciare dalla proroga del versamento dal 16 maggio al 16 luglio.



La Manovra Monti ha introdotto due tipologie di imposte di bollo sulle attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale:

Il Decreto fiscale (D.L. n. 16 del 02.03.2012), convertito nella Legge n. 44 del 28.04.2012, ha apportato diverse modifiche alla disciplina, tra cui la proroga del termine di versamento dal 16 maggio al 16 luglio. L’intervento del Decreto fiscale ha, tuttavia, lasciato numerosi dubbi negli operatori, soprattutto a causa di errori di coordinamento tra vecchia e nuova normativa. In attesa dei chiarimenti ufficiali da parte dell’Amministrazione finanziaria, che giungeranno per la fine di maggio con un nuovo provvedimento, trapelano intanto le prime indicazioni “ufficiose” dell’Agenzia delle Entrate.

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Le due imposte di bollo

La Manovra Monti ha introdotto:

Il ruolo degli intermediari

Entrambe le imposte sono trattenute a cura degli intermediari finanziari (banche, SIM, fiduciarie, agenti di cambio, Poste italiane, ecc.) presso cui è in essere la segretazione, per conto dei propri clienti che hanno aderito allo scudo fiscale. Gli intermediari, in particolare, provvedono a trattenere l'imposta dal conto del soggetto che ha effettuato l'emersione o ricevono provvista dallo stesso contribuente.
Se l’intermediario non è in grado di effettuare il recupero (perché non può prelevare l’imposta o il contribuente non fornisce la provvista):

I nuovi termini di versamento

Il termine dapprima previsto dalla Manovra Monti per il versamento di entrambe le imposte di bollo era il 16.02.
Tale termine è stato, tuttavia, prorogato dal testo del D.L. n. 16/2012 (Decreto fiscale) nella sua versione ante-conversione in legge, al:

A seguito della conversione in legge del D.L. n. 16/2012 nella Legge n. 44/2012, il termine è stato ulteriormente differito al:

Non è stata, tuttavia, contemporaneamente abrogata la norma di cui al comma 17 dell’art. 8, del D.L. n. 16/2012 ante-conversione, la quale continua, quindi, a disporre che:
“…per l'anno 2012 il versamento dell'imposta … può essere effettuato entro il termine del 16 maggio e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto non si configurano violazioni in materia di versamenti.”
E’ sembrato subito evidente che si trattasse di un errore di coordinamento. E in effetti, dai primi chiarimenti “ufficiosi” delle Entrate, emergerebbe che sia l’imposta di bollo speciale annuale sui capitali scudati che quella “una tantum” dovute con riferimento al 2011 devono essere versate entro il 16 luglio 2012, e non entro il 16 maggio.

Rilevanza del periodo di segretazione (pro-rata temporis)

Il Decreto fiscale, in sede di conversione in legge, ha introdotto un nuovo periodo alla norma del Decreto salva-Italia che introduceva l’imposta di bollo annuale, prevedendo che: “Nel caso in cui, nel corso del periodo d’imposta, venga meno in tutto o in parte la segretazione, l’imposta è dovuta sul valore delle attività finanziarie in ragione del periodo in cui il conto o rapporto ha fruito della segretazione”, quindi dovrà essere calcolata in proporzione al periodo di tempo in cui si è fruito della segretazione (pro-rata temporis).
La norma, tuttavia, non chiarisce:

Secondo l’orientamento che starebbe prevalendo tra i tecnici delle Entrate:



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