Speciale Pubblicato il 30/03/2012

Tempo di lettura: 2 minuti

Imprese minori: la deduzione dei costi ultrannuali inferiori a 1.000 euro

di Dott. Raffaele Pellino

Per le imprese minori è possibile derogare al criterio della competenza deducendo i costi ultrannuali inferiori a 1.000 euro interamente nell'anno di registrazione



Con il recente decreto sulle semplificazioni fiscali (DL 16/2012) il legislatore è nuovamente intervenuto in materia di deroga al principio generale di competenza, per le imprese minori, modificando quanto precedentemente previsto dal DL 70/2011. Come noto, il cd “Decreto Sviluppo” (DL 70/2011 conv. in Legge 106/2011) aveva previsto la possibilità, per le imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, in deroga al principio di competenza, di dedurre il costo sostenuto interamente nell’esercizio in cui si riceve la fattura o altro documento probatorio della spesa, evitando in tal modo la contabilizzazione di ratei o risconti. Tale disposizione veniva, tuttavia, limitata alle spese di importo non superiore a €. 1.000 ed ai contratti con corrispettivi periodici la cui maturazione avviene a cavallo di due esercizi.
La disposizione aveva, però, sollevato alcune perplessità collegate:

L'articolo continua dopo la pubblicità

Le modifiche del decreto semplificazioni fiscali

In tale quadro è intervenuto il DL 16/2012 stabilendo che :

In pratica si modifica nuovamente l’art. 66 comma 3 del TUIR, prevedendo che:

Riguardo i termini di decorrenza, il DL 16/2012 stabilisce che la disposizione in esame “trova applicazione a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011”. Pertanto, è già possibile derogare al principio di competenza:

In particolare, in caso di servizi resi nel periodo dicembre 2011/gennaio 2012, l’applicazione della deroga alla competenza permette di dedurre interamente il costo nel periodo d’imposta 2011 (o 2012) se il documento probatorio è registrato nello stesso 2011 (o 2012). In entrambi i casi, il contribuente non rileva le scritture di assestamento.