Speciale Pubblicato il 28/02/2012

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Doppia contribuzione IVS e Gestione separata per soci-amministratori di srl

di Dott. Raffaele Pellino

La Consulta ha sancito la piena conformità alle norme costituzionali nonché alla Convenzione europea dell'art.12 della Manovra Correttiva 2010 sulle doppie contribuzioni di soci-amministratori di srl commerciali



Con la recente sentenza n.15 del 26/01/2012 della Corte Costituzionale viene data legittimità alla norma di interpretazione autentica introdotta nel 2010 dalla cd “Manovra correttiva”, relativa l’obbligo di doppia contribuzione (IVS commercianti e Gestione separata) in capo ai soci lavoratori ed amministratori di srl commerciale.

La Corte, infatti, mettendo fine alla dibattuta questione, ha dichiarato la piena conformità dell’art. 12, comma 11, del DL 78/2010 alle norme costituzionali nonché alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (“CEDU”), sancendo così l’obbligo, per il socio lavoratore di una srl che, nel contempo, sia anche amministratore, di iscriversi e di versare i contributi previdenziali sia alla Gestione commercianti che alla Gestione separata.

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L'iter normativo

In passato sia l’INPS che la giurisprudenza di merito avevano sostenuto la legittimità della doppia iscrizione, adducendo:

In senso opposto si era però espressa la Cassazione che, con sentenza 3240/2010, disponeva che il criterio della “prevalenza” vada applicato anche al socio lavoratore ed amministratore di Srl commerciale. 

Pochi mesi dopo, però, l’orientamento dell’INPS è stato recepito a livello legislativo con l’art. 12 del DL 78/2010.

La norma ha stabilito, infatti, che l’iscrizione alla gestione previdenziale relativa all’attività prevalente opera esclusivamente per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, artigiani e dal coltivatori diretti escludendo esplicitamente le attività lavorative soggette alla Gestione separata.

Con la reintroduzione del principio della doppia contribuzione si è riaperto il dibattito interpretativo. Infatti, con la successiva sentenza 17076/2011 la Cassazione si è nuovamente pronunciata sulla questione. Giungendo, infine, alla questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’Appello di Genova che la consulta ha ritenuto infondata.

La Corte ha, infatti, ribadito che il legislatore può emanare disposizioni retroattive (anche di interpretazione autentica) purché tale retroattività trovi adeguata giustificazione nell’esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale e non apporti alla disposizione originaria elementi estranei, ma si limiti ad assegnare alla stessa un significato già in essa contenuto e “riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario”.


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