Speciale Pubblicato il 14/02/2012

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Per l’IVA trimestrale vale il fatturato, dice l’Agenzia

di Susanna Finesso

Liquidazione IVA trimestrale e contabilità semplificate: stessi limiti e conguaglio entro il 16 marzo 2012. La risoluzione 15/ E dell’Agenzia delle Entrate chiarisce i dubbi sull’applicazione dell’art. 14 legge di stabilità n. 183/2011
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Per determinare la periodicità delle liquidazioni IVA si deve fare riferimento al fatturato complessivo annuale dell’impresa e non ai ricavi. L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 15/E del 13 Febbraio ha chiarito i dubbi sollevati dagli operatori economici su:

1) il parametri da prendere in considerazione per usufruire della liquidazione trimestrale dell’IVA e

2) la possibilità di versare il saldo annuale al 16 marzo dell’anno successivo per i contribuenti trimestrali.

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Normativa IIDD sulle contabilità semplificate e regime IVA

Il possibile equivoco nasceva dopo che il Decreto Sviluppo del 13.3.2011 n. 70 aveva innalzato il limite di ricavi per l’ accesso al regime di contabilità semplificata:

• a 400.000€ (da 309.874,14) per le imprese di servizi e
• a 700.000€ (da 516.456,90) per tutte le altre imprese

lasciando però invariati i limiti di volume d’affari per cui erano consentite le liquidazioni ed i versamenti IVA trimestrali.

La successiva legge di Stabilità n. 183/2011 aveva allora allineato  i limiti di ricavo per poter effettuare la liquidazione trimestrale dell’Iva a quelli previsti dal Decreto Sviluppo 2011 per l’accesso al regime di contabilità semplificata (stabilito con DPR 542/99), innalzandoli agli stessi valori.

Era stato quindi eliminato dal periodo d’imposta 2012 il disallineamento tra la normativa delle imposte dirette e la normativa Iva ma tale discrepanza restava, per il periodo d’imposta 2011, in mancanza di un regime transitorio e soprattutto restava il dubbio sul parametro preso in considerazione nella nuova norma, dato che imposte dirette e IVA fanno riferimento  a parametri diversi: si parla di ricavi per le IIDD, si parla di volume d'affari  in tema di IVA.

La risoluzione 15/E 2012

Ora con la risoluzione 15/E la direzione generale delle Entrate rimarca  che la legge di Stabilità era intervenuta a modificare la soglia di valori per il regime di contabilità semplificata ma non il parametro che il DPR 542/199 prendeva in considerazione,  ossia il volume d’affari o “fatturato” complessivo.

Perciò si conferma che “possono eseguire le liquidazioni trimestrali IVA i contribuenti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 400.000 euro ( imprese di servizi arti o professioni) o 700.000 euro (tutte le altre, comprese quelle con più attività esercitate)”.

Si conferma inoltre che per quanto riguarda il termine di pagamento delle somme i contribuenti che rientrano nei nuovi limiti e hanno scelto la periodicità trimestrale devono versare:

• entro il 16 marzo dell’anno successivo,  con una maggiorazione dell’1 per cento a titolo di interesse oppure
entro il termine dovuto per la dichiarazione unificata aumentando l’importo dello 0,4% per ogni mese o frazione successiva al 16 marzo.

Ricordiamo che la scelta della liquidazione trimestrale si effettua barrando la casella del rigo VO2 nella dichiarazione annuale.

Ulteriori dettagli sull'argomento nella nostra Circolare del Giorno:

I nuovi limiti per le liquidazioni trimestrali IVA 2012



TAG: Adempimenti Iva 2022