Speciale Pubblicato il 17/01/2012

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Trattamento fiscale dell’indennità ricevuta dall’amministratore di sostegno-avvocato

di Gurrado Annarita

Con la risoluzione n.2/E del 9 gennaio 2012 la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha chiarito la natura dell’indennità percepita per l’incarico di amministratore di sostegno da un avvocato



Il documento di prassi trae spunto dall’istanza avanzata da un avvocato, che chiedeva appunto di conoscere se l’ “equa indennità” prevista dall’art. 379 (a), comma 2 del c.c, ricevuta per l’incarico di amministratore di sostegno, costituisse reddito imponibile ai fini Irpef e fosse assoggettabile ad IVA (con conseguente obbligo di fatturazione) oppure avesse natura compensativa.

La figura dell’amministratore di sostegno è stata introdotta nel codice civile dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 al fine di provvedere agli interessi di coloro che a causa di menomazioni fisiche o psichiche, anche parziali o temporanee, non sono in grado di provvedervi.

La nomina dell’amministratore di sostegno avviene ad opera del giudice tutelare competente in base al domicilio o alla residenza del soggetto i cui interessi devono essere curati.

Qualora il giudice tutelare scelga un avvocato quale amministratore di sostegno, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “la relativa indennità, anche se determinata in via equitativa e su base forfetaria, rappresenti comunque, un compenso per lo svolgimento di una attività professionale, inquadrabile quale reddito di lavoro autonomo” e che questa sia rilevante ai fini IVA, trovando pertanto applicazione l’art.53 del TUIR e gli artt. 3 e 5 del DPR n. 633/1972.

A sostegno della propria tesi l’Agenzia delle Entrate:

Riguardo questo secondo punto la predetta Agenzia fa presente che:
  1. il caso oggetto dell’ ordinanza (b) era differente, in quanto riguardava un giudizio di tutela di un interdetto affidata ad un parente;
  2. l’ordinanza della Corte costituzionale risale al 1988, mentre le norme in materia di amministrazione di sostegno risalgono al 2004; 
  3. l'art. 411 c.c. rinviando all'art. 379 c.c. in quanto compatibile, non si applica in modo automatico, ma richiede una verifica della situazione concreta.

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(a) Art. 379 cc Gratuità della tutela.
“L'ufficio tutelare e' gratuito.
Il giudice tutelare tuttavia, considerando l'entità del patrimonio e le difficoltà dell'amministrazione, può assegnare al tutore un'equa indennità. Può altresì, se particolari circostanze lo richiedono, sentito il protutore, autorizzare il tutore a farsi coadiuvare nell'amministrazione, sotto la sua personale responsabilità, da una o più persone stipendiate.”
Tale norma, in virtù del rinvio operato dall’art. 411 cc, trova applicazione anche per l’amministratore di sostegno.

(b) Veniva sollevata la questione di costituzionalità, dell’art. 379 cc, dichiarata inammissibile, laddove non prevedeva a favore del tutore, che presta assistenza personale particolarmente gravosa, l'indennità che detta norma prevede invece a favore del tutore in considerazione delle difficoltà dell'amministrazione del patrimonio.

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Scarica il testo della Risoluzione del 9/01/2012 n. 2



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