Speciale Pubblicato il 17/10/2011

Tempo di lettura: 1minuto

Iva 21%, più tempo per rimediare agli errori di aliquota

di Gesuato Elisabetta

Iva 21% e i connessi problemi di regolarizzazione degli errori che caratterizzano la fase di passaggio dalla vecchia alla nuova aliquota: l’Agenzia delle Entrate fornisce tutte le indicazioni nella circolare 45/E del 12.10.2011. Fiscoetasse offre un'INFORMATIVA CLIENTI GRATUITA sul tema



Più tempo per rimediare agli errori di applicazione della nuova aliquota Iva del 21%. Nella circolare 45/E del 12.10.2011 l’Agenzia delle Entrate  prevede due momenti entro cui è possibile correggere senza sanzioni le fatture emesse dal 17.09 con aliquota errata:
entro il 27.12.2011 per le fatture dei contribuenti mensili emesse entro novembre e per quelle dei trimestrali emesse entro settembre;
entro il 16.03.2012 per le fatture dei contribuenti mensili emesse entro dicembre e per quelle dei trimestrali emesse nel 4° trimestre.


Per versare la maggiore Iva dovuta dovranno essere utilizzati i codici tributo delle liquidazioni di riferimento, pagando gli interessi nel caso le scadenze sopra indicate comportino un differimento dei termini ordinari di liquidazione e versamento.
Ancora più tempo per i cessionari e i committenti che non abbiano ricevuto la fattura integrativa, per essi la regolarizzazione potrà addirittura essere effettuata entro il 30.04.2012.

L'articolo continua dopo la pubblicità

Altri chiarimenti

La circolare ricorda che il momento di effettuazione dell’operazione è diverso a seconda della tipologia di operazione posta in essere, e che per individuarlo correttamente occorre fare riferimento alla specifica disciplina :
• art. 6, del D.p.r. 633/72 per la cessione di beni e la prestazione di servizi;
• art. 39 del D.l. 331/1993 per gli acquisti intracomunitari di beni;
• art. 210 del codice doganale comunitario per le importazioni.


L’Agenzia spiega il comportamento da adottare in caso di acconti e fatture anticipate. Per quanto riguarda le operazioni ad esigibilità differita l’Agenzia ritiene sufficiente l’emissione della fattura entro il 16.09 per consentire l’applicazione dell’Iva al 20% e che l’annotazione delle fatture possa intervenire secondo i normali termini indicati dall’art. 23 del D.p.r. 633/72.


Alcune altre indicazioni sono per i commercianti al minuto che, a partire dalla operazioni effettuate dal 17.09.2011 per calcolare l’Iva da versare in liquidazione possono utilizzare solo il metodo matematico; mentre l’ultima parte della circolare è dedicata ad alcuni settori particolari quali le agenzie di viaggio, il regime speciale del margine e la somministrazione di acqua, gas, luce.

Scarica il documento gratuito: IVA 21 per cento: i chiarimenti delle Entrate - INFORMATIVA FISCALE CLIENTI

L'approfondimento con tutti i casi e i chiarimenti nel nostro Business Center:

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sull’aliquota Iva al 21 per cento - la Circolare del Giorno