Speciale Pubblicato il 05/08/2010

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La Manovra correttiva 2010 è legge

di Staff di Fiscoetasse

Le principali misure approvate dalla Manovra 2010: Verifiche da parte dell’Inps sui falsi invalidi, Sanzioni più pesanti per le false attestazioni dei medici, Aggiornamento dati del catasto, Limiti all’uso del contante, Controlli mirati per le imprese in perdita, Modifiche alla Riscossione e accertamento



La manovra d’estate 2010 diventa legge. E' stato convertito il D.L. 78 del 31 maggio 2010 con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122. Riportiamo di seguito le modifiche più significative apportate con il testo definitivo della manovra.

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Stabilizzazione finanziaria (artt. 1-8)

La prima parte della manovra è dedicata alla sostenibilità finanziaria, con la previsione di tagli ai costi della pubblica amministrazione. Molti degli interventi effettuati con la legge di conversione costituiscono semplici correzioni, come ad esempio:

In sede di conversione sono state anche introdotte alcune novità, quali:

Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico, invalidità e previdenza (artt. 9-14)

Tra i tagli che il Governo ha previsto per ristabilire il rapporto deficit - Pil, quello alla spesa pubblica è sicuramente rilevante. La conversione in legge della manovra ha essenzialmente tenuto fermi i limiti di spesa fissati dal decreto legge, apportando solo alcune correzioni:

Aggiornamento catasto - Limiti all'uso del contante - Controlli imprese in perdita

Aggiornamento del catasto:

La legge di conversione della manovra:

Limiti all’uso del contante:

I limiti all’uso del contante sono stati adeguati agli standard europei con il D.L. n. 78/2010, prevedendo il divieto al trasferimento di denaro contante per importi uguali o superiori a 5.000 Euro. La precedente soglia, stabilita dal legislatore nazionale, era assai superiore, pari a 12.500 Euro.

Attualmente è pertanto:

In caso di violazione di tali divieti le sanzioni minime previste sono pari a 3.000 Euro. Nella legge di conversione della manovra è previsto che le anzidette sanzioni non si applicano per le violazioni commesse tra il 31 maggio 2010 e il 15 giugno 2010 (articolo 20 comma 2-bis) .

Controlli mirati per le imprese in perdita

La versione definitiva del provvedimento ha confermato la programmazione dei controlli fiscali mirati alle imprese che presentano dichiarazioni in perdita, per più periodi d’imposta. Saranno nel mirino dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza le imprese che hanno realizzato perdite diverse da quelle :

Riscossione e accertamento - Divieto di compensazione delle somme iscritte a ruolo

Riscossione e accertamento

Gli avvisi di accertamento relativi alle imposte dirette/indirette, per i periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, dovranno contenere l’intimazione al pagamento entro il termine di presentazione del ricorso. A seguito della conversione in legge della manovra correttiva, per gli atti notificati a partire dal 1° luglio 2011, l’avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva diventa titolo esecutivo decorsi 60 giorni dalla notifica al contribuente, non più all’atto della notifica (articolo 29, comma 1 lett. b).

In sede di conversione è stata introdotta una nuova forma di garanzia per il pagamento rateale a seguito di accertamento con adesione, in caso di rate superiori a 50.000 Euro. Si tratta dell’ipoteca volontaria di primo grado, di valore pari al doppio del debito (articolo 52-bis).
La manovra definitiva ha soppresso inoltre il limite massimo di 150 giorni previsto per la sospensione, da parte del giudice, dei debiti erariali (articolo 38 comma 9).

Divieto di compensazione delle somme iscritte a ruolo

La conversione in legge della manovra correttiva prevede tuttavia la possibilità di pagare i debiti iscritti a ruolo con i crediti liquidi, certi ed esigibili, vantati nei confronti degli enti territoriali e degli enti del S.S.N. (servizio sanitario nazionale); questo è possibile a condizione che il contribuente esibisca all’agente della riscossione idonea certificazione, rilasciata dall’ente creditore. Se entro 60 giorni il contribuente non versa la somma indicata nella certificazione, l’agente procederà alla riscossione coattiva (articolo 31 comma 1-bis).

Resta valido il divieto, a partire dal 1° gennaio 2011, di compensare i crediti erariali con i debiti iscritti a ruolo a titolo definitivo per importi superiori a 1.500 Euro. In caso di inosservanza, è applicata la sanzione pari al 50% dell’importo indebitamente compensato, tranne il caso in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione.

Riparto 5 per mille - Facilitazione per i contribuenti dell’Abruzzo - Reti di imprese

Riparto 5 per mille

La conversione in legge del decreto n. 78/2010 ha previsto che potranno beneficiare del riparto del 5 per mille, per l’anno 2010, anche i soggetti già inclusi nell’elenco degli Enti della ricerca scientifica e dell’Università predisposto per il 2009. Resta confermata la necessità del possesso dei requisiti richiesti al 30 giugno 2010 (articolo 38 comma 13-quinquies).

Facilitazione per i contribuenti dell’Abruzzo

In sede di conversione (articolo 39 commi 1 e 2) è stata spostato il termine per i versamenti e gli altri adempimenti fiscali dal 15 dicembre 2010 al 20 dicembre 2010, per i seguenti soggetti, colpiti dal sisma dell’Abruzzo il 6 aprile 2009:

Reti di imprese

Per reti di imprese si intende il contratto con cui due o più imprese si obbligano ad esercitare in comune una o più attività economiche, attinenti ai rispettivi oggetti sociali, allo scopo di accrescere la capacità innovativa e la competitività sul mercato. La manovra correttiva convertita in legge ha stabilito che le reti di imprese possono prevedere la costituzione di un fondo patrimoniale comune, nonché la nomina di un organo comune con il compito di gestire l’esecuzione del contratto (articolo 42 comma 2-bis).



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