Speciale Pubblicato il 30/01/2009

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Comunicazione annuale dati Iva: trasmissione telematica entro il 2 marzo 2009

di Rag. Lumia Luigia



Entro il prossimo 2 Marzo 2009 (il 28 febbraio cade di sabato), deve essere trasmessa, esclusivamente in via telematica, la comunicazione annuale riepilogativa dei dati Iva, con riferimento all’anno 2008.
La comunicazione annuale è stata istituita dall’ art. 9 del Decreto Presidente della Repubblica n. 435 del 7 dicembre 2001 con finalità di semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti a carico dei contribuenti a partire dal periodo d'imposta 2002.
La comunicazione deve essere presentata annualmente, ed è stata prevista dalla normativa comunitaria perché ciascuno Stato membro possa effettuare il calcolo delle risorse proprie da versare al bilancio comunitario.
Nel seguito riepiloghiamo sinteticamente le caratteristiche di questo adempimento.

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I quadri della dichiarazione e le modalità di presentazione

 
La Comunicazione annuale riepiloga le risultanze delle liquidazioni effettuate dal contribuente con la determinazione della relativa iva a debito o a credito per l’anno 2008.
Non assume rilevanza quindi il rispetto delle scadenze per i versamenti periodici, la corretta effettuazione dei versamenti dovuti, l’utilizzo in compensazione delle eccedenze del periodo precedente, la richiesta di eventuali rimborsi infrannuali. Tutte queste informazioni, infatti, troveranno esposizione nella dichiarazione annuale IVA.
Il modello di riferimento è disponibile sul sito internet delle Entrate Ageziaentrate.it nella sezione Modulistica.
La trasmissione della comunicazione avviene in modalità esclusivamente telematica:
diretta oppure
-  avvalendosi di intermediari telematici conferendo loro mandato per la trasmissione.
Tutti i titolari di partita IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA (tra l’altro anche se nell’anno non hanno effettuato operazioni imponibili oppure non tenuti alle liquidazioni periodiche, quali i soggetti in regime agevolato “nuove iniziative” ex legge 388/2000).
La normativa prevede una lunga serie di esenzioni dall’obbligo in parola. Segnaliamo in particolare i seguenti soggetti non obbligati:
·I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
·le persone fisiche che hanno realizzato nel 2008 un volume di affari uguale o inferiore a 25.822,84 euro (rimane anche per questi contribuenti, invece, l’obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale);
·i contribuenti che per l’anno d’imposta abbiano registrato esclusivamente operazioni esenti di cui all’art. 10 del decreto Iva (vedi la Nota);
·i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti ai sensi dell’art. 34, comma 6, (produttori agricoli che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7.000 euro);
·le imprese individuali che abbiano dato in affitto l’unica azienda (cfr. circolari n. 26 del 19 marzo 1985 e n. 72 del 4 novembre 1986) e non esercitino altra attività rilevante agli effetti dell’IVA nell’anno cui si riferisce la comunicazione.
A partire dal 2008 diventa operativo il nuovo regime dei contribuenti minimi introdotto dalla Legge Finanziaria per il 2008 (Legge n. 244/2007). Le persone fisiche che si avvalgono di questo regime agevolato sono esonerate dall’obbligo di presentazione della comunicazione annuale dei dati Iva.
Anche i soggetti in franchigia Iva erano analogamente esonerati dall’obbligo (questo regime è stato cancellato dalla Finanziaria 2008 in quanto “assorbito” dal nuovo regime dei contribuenti minimi).
Nota:
Ai fini della determinazione del volume d’affari realizzato nell’anno cui la comunicazione dati si riferisce, il contribuente, come precisato con circolare n. 113 del 31 maggio 2000, deve fare riferimento al volume d’affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate ancorché gestite con contabilità separate, comprendendo nel calcolo anche l’ammontare complessivo delle operazioni effettuate, registrate o soggette a registrazione nell’ambito dell’attività per la quale è previsto l’esonero dalla dichiarazione annuale IVA e, conseguentemente, dalla comunicazione dati.
La prova della presentazione della comunicazione dati IVA è rappresentata dall’attestazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che ne conferma l’avvenuto ricevimento. L’Agenzia delle Entrate rilascia questa ricevuta entro i cinque giorni successivi alla ricezione della stessa comunicazione.
Si considerano in ogni caso tempestivamente trasmesse le comunicazioni inviate entro i termini previsti dalla legge, ma scartate dal servizio telematico utilizzato, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate che attesta il motivo dello scarto (si veda al riguardo la Circolare Entrate n. 195 del 24 settembre 1999).
Nel caso di omessa presentazione o trasmissione di comunicazioni con dati incompleti o errati saranno applicabili le sanzioni amministrative da 258 a 2.065 Euro come indicato dall’art. 11 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.
La comunicazione dati Iva non ha natura dichiarativa. Non trattandosi di una “dichiarazione fiscale” ma solo di una “comunicazione di dati e notizie” non è prevista la possibilità né di rettificare o integrare una comunicazione già presentata né ricorrere al ravvedimento operoso in caso di violazione degli obblighi di dichiarazione. L’esposizione dei dati corretti, allora, dovrà avvenire nella dichiarazione IVA annuale.
Regole particolari interessano i contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.).
I soggetti che per obbligo o per opzione sono in contabilità separata ai sensi dell’art. 36 del decreto IVA presenteranno un unico modello riepilogativo di tutte le attività gestite con contabilità separata. Se una di queste attività prevede l’esonero dalla presentazione della dichiarazione e della comunicazione IVA il contribuente non terrà conto dei dati di questa attività nella comunicazione da presentare in relazione alle altre attività per le quali è previsto l’obbligo dichiarativo.

Alcune indicazioni essenziali per la compilazione dei righi:

2008
E’ il codice a sei cifre desumibile dalla classificazione Ateco 2007 (si veda la tabella e i dettagli di raccordo sul sito Istat.it).
Si deve indicare l’ammontare complessivo, al netto dell’IVA, delle operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) all’interno, intracomunitarie e di esportazione, effettuate nel periodo di riferimento, comprese quelle ad esigibilità differita, rilevanti agli effetti dell’IVA, annotate nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione, ad esclusione di quelle esenti per le quali il contribuente si sia avvalso della dispensa dagli adempimenti di cui all’art. 36-bis del decreto Iva.
Nei campi interni il contribuente deve suddividere il complessivo importo del rigo CD 1 campo 1 tra le operazioni non imponibili (campo 2), esenti (campo 3) e cessioni intracomunitarie di beni (campo 4).
Si deve riportare l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti all’interno, intracomunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, compresi gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 (ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi).
Analogamente a quanto detto in precedenza il totale delle operazioni passive va suddiviso tra operazioni non imponibili (campo 2) , esenti (campo 3) e gli acquisti intracomunitari di beni (campo 4).
In questo rigo si riportano le importazioni di materiale d’oro, di prodotti semilavorati in oro e le importazioni d’argento puro, nonché le importazioni di rottami e altri materiali di recupero di cui all’art. 74, commi 7 e 8, già comprese nel rigo CD2, campo 1, per le quali, ai sensi del art. 70, commi 5 e 6, l’imposta non viene versata in dogana, ma assolta mediante contemporanea annotazione della bolletta doganale nei registri di cui agli artt. 23 (o 24) e dell’art. 25.
L’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di materiali preziosi di cui sopra si indica nei campi 1 e 2 del rigo CD 3.
L’imponibile e l’imposta relativa alle importazioni di rottami e altri materiali di recupero si riporta invece nei campi 3 e 4 del rigo CD 3.
L’imposta relativa a queste operazioni va inclusa nel rigo CD 4 come IVA esigibile (risultante dal registro delle fatture emesse o dei corrispettivi), e nel rigo CD 5, come imposta detratta (risultante dal registro degli acquisti).
Si deve indicare l’ammontare dell’IVA esigibile, relativa alle operazioni effettuate nel periodo di riferimento, per le quali si è verificata l’esigibilità, ovvero relativa ad operazioni effettuate in precedenza per le quali l’imposta è diventata esigibile nel periodo di competenza, annotate nel registro delle fatture emesse ovvero dei corrispettivi o comunque soggette a registrazione.
In questo rigo si deve indicare l’ammontare dell’IVA detratta relativa agli acquisti registrati per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento.
Differenza algebrica dell’IVA esigibile con l’IVA detratta.