Speciale Pubblicato il 30/09/2008

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La nuova disciplina dei conferimenti d’azienda

di Rag. Lumia Luigia



La disciplina della tassazione delle plusvalenze derivanti dal conferimento d’azienda è stata fortemente innovata dall’articolo 1, comma 46, della Finanziaria 2008 (Legge numero 244 del 2007).

I conferimenti sono ora neutrali fiscalmente, ai sensi dell’articolo 176 del Tuir, analogamente a quanto già stabilito per fusioni e scissioni.

Con il Decreto Ministeriale del 25 Luglio 2008 sono state emanate le disposizioni attuative indicate nella Legge Finanziaria 2008 sopra menzionata, che ha introdotto il comma 2-ter dell’articolo 176 del Tuir, prevedendo la possibilità di affrancare i maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di operazioni straordinarie, quali conferimento di azienda, ramo o complesso aziendale, fusioni, scissioni, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef/Ires e dell’Irap.

Le modificazioni apportate all’articolo 176 del Tuir si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 2008; il regime dell’affrancamento dei maggiori valori si può applicare già ai conferimenti di azienda eseguiti nell’esercizio in corso al 31 Dicembre 2007.

Il regime dei conferimenti di azienda realizzativi (articolo175 del Tuir) è stato soppresso; tale regime faceva dipendere l’emersione di materia imponibile dal comportamento contabile dei soggetti che partecipano all’operazione (conferente e conferitario). Questo regime va ancora applicato per i soli conferimenti di partecipazioni “qualificate”.
Nel conferimento d’azienda, il conferente assume come valore fiscale della partecipazione l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita.
A sua volta il conferitario assume come valori fiscali dei beni conferiti quelli formatisi presso il conferente oppure, con riguardo solamente alle immobilizzazioni materiali ed immateriali, i maggiori valori attribuiti in bilancio, in caso di opzione per il loro affrancamento.
In sede di dichiarazione dei redditi, il conferitario deve fornire un apposito prospetto di riconciliazione dei valori contabili e fiscali dei beni conferiti.

Nell’ipotesi in cui il conferente ed il conferitario abbiano sede nel territorio dello Stato, il conferimento d’azienda è sempre soggetto alla disciplina prevista dall’articolo 176 del Tuir. La normativa è applicabile ai conferimenti in qualsiasi società, anche di persone, mentre precedentemente era limitata ai conferimenti nelle sole società di capitali.
Se almeno uno tra conferitario e conferente sia non residente, la normativa sopra menzionata andrà applicata se l’azienda conferita è localizzata nel territorio dello Stato; prima, la normativa non poteva essere applicata alle società estere.
L’opzione per l’imposta sostitutiva non rende realizzativo il conferimento, ma permette l’affrancamento dei plusvalori latenti al solo soggetto conferitario. L’esercizio dell’opzione per l’imposta sostitutiva spetta unicamente alla società conferitaria, senza alcun effetto in capo all’impresa conferente.

L’affrancamento dei maggiori valori attribuiti in bilancio ha ad oggetto:

Sono esclusi dalla possibilità di affrancamento i beni merce e gli elementi dell’attivo che, comunque, non rientrano nella categoria delle immobilizzazioni materiali o immateriali, quali i costi pluriennali e i beni monetari.

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IMPOSTA SOSTITUTIVA

+ Valore iscritto nel bilancio del conferitario delle immobilizzazioni materiali e immateriali ricevute

- Valore fiscale delle stesse attività presso il conferente

= Base imponibile imposta sostitutiva

 

Le differenze tra il valore civile e il valore fiscale possono essere assoggettate a imposta sostitutiva anche in misura parziale; pur tuttavia, l'applicazione dell'imposta sostitutiva deve essere richiesta per categorie omogenee di immobilizzazioni. A tal scopo, i beni immobili vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

I beni mobili, compresi gli impianti e i macchinari anche se infissi al suolo, vengono raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento.

Per quanto concerne le immobilizzazioni immateriali, incluso l'avviamento, l'imposta sostitutiva può essere applicata anche in modo distinto su ciascuna di esse.

Misura dell'imposta:

Aliquota

Scaglioni

12 per cento

Fino ad Euro 5.000.000

14 per cento

Oltre Euro 5.000.000 e fino a 10.000.000

16 per cento

Oltre Euro 10.000.000


Versamento dell'imposta sostitutiva

L'imposta sostitutiva va versata in tre rate :

L'opzione si considera perfezionata con il versamento della prima delle tre rate dell'imposta dovuta.

Sulla seconda e sulla terza rata devono essere calcolati e versati gli interessi.

I maggiori valori attribuiti ai beni sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in cui è esercitata l'opzione.

In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale viene ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva corrisposta viene scomputata dall'imposta dei redditi.
In sede di compilazione della dichiarazione dei redditi, risulta necessario indicare in apposito prospetto, con riguardo ad ogni operazione di conferimento in relazione alla quale si è proceduto all'applicazione dell'imposta sostitutiva:

Per espressa disposizione normativa contenuta nell'articolo 176 del Tuir, l'operazione di conferimento non rientra tra quelle potenzialmente antielusive .

Neanche la successiva vendita della partecipazione ottenuta con il conferimento può rappresentare oggetto di accertamento ai sensi dell'articolo 37-bis del Decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973.

NOVITA’ SUI CONFERIMENTI IN NATURA NELLE S.p.A.

Il Decreto Legislativo attuativo della Direttiva numero 2006/68/CE ha introdotto novità rilevanti in materia di conferimenti di beni in natura o crediti nelle società per azioni.
In tale ambito, è prevista l’introduzione dei nuovi articoli 2343-ter e 2343-quater nel Codice civile.

Secondo quanto stabilito dai commi 1 e 2 dell’articolo 2343-ter, la relazione richiesta dall’articolo 2343 comma 1 del Codice civile, non è richiesta nei seguenti casi:


TAG: Operazioni Straordinarie Società di capitali e di persone