Speciale Pubblicato il 01/06/2010

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Regime fiscale semplificato per i contribuenti minimi

La Finanziaria 2008 (Articolo 1, commi da 96 a 117) con effetto dal 1° gennaio 2008 ha introdotto un nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a 30.000 euro, di seguito le principali novità.



La Finanziaria 2008 (Articolo 1, commi da 96 a 117) con effetto dal 1° gennaio 2008 ha introdotto un nuovo regime per i contribuenti minimi e marginali con ricavi fino a 30.000 euro, le principali novità consistono nel fatto che al posto di Irpef, Irap e addizionali viene introdotta una imposta sostitutiva con aliquota al 20%, oltre che una significativa semplificazione in termini di adempimenti e contabilità.
Questo nuovo regime si applicherà automaticamente salvo che non si decida di rinunciarvi mediante opzione.

L'Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione sul suo sito internet una Mini Guida sul Regime.

In Allegato tutta la Normativa sul Regime

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SOGGETTI AMMESSI AL NUOVO REGIME

Sono considerati contribuenti minimi:
Al fine della determinazione del suddetto limite, viene precisato che non rilevano nel calcolo i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore, e, come precisato dal Dm del 2/01/2008, ai parametri.

REQUISITI:

Oltre al limite di ricavi o compensi, il contribuente deve verificare i seguenti requisiti per l’accesso al regime dei minimi:

SOGGETTI ESCLUSI E ATTIVITA' INCOMPATIBILI

Non sono considerati contribuenti minimi:

In particolare si segnalano le seguenti attività che risultano incompatibili con il regime dei minimi:

SEMPLIFICAZIONI

Ai fini delle imposte sui redditi:
  1. il reddito di impresa o di lavoro autonomo su cui applicare tale imposta è costituito dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività di impresa o dell’arte o della professione;
  2. concorrono alla formazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze dei beni relativi all’impresa o all’esercizio di arti o professioni;
  3. i contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito;
  4. nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, calcolata sul reddito al lordo delle quote assegnate al coniuge e ai collaboratori familiari, è dovuta dall’imprenditore;
  5. per le modalità di versamento valgono le disposizioni in materia di versamento dell’imposta sui redditi delle persone fisiche;
  6. i componenti positivi e negativi di reddito riferiti a esercizi precedenti a quello di applicazione del regime, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, partecipano, per le quote residue alla formazione del reddito dell’esercizio precedente a quello di efficacia del predetto regime, solo per l’importo della somma algebrica delle predette quote eccedente l’ammontare di 5.000 euro. In caso di importo non eccedente il predetto ammontare di 5.000 euro, le quote non assumono rilevanza nella determinazione del reddito. In caso di importo negativo della somma algebrica lo stesso concorre integralmente alla formazione del predetto reddito;
  7. le perdite fiscali generatesi nei periodi d’imposta anteriori a quello da cui decorre il regime e quelle generatesi nel corso del predetto regime possono essere computate in diminuzione del reddito secondo le ordinarie regole;
  8. non si applicano gli studi di settore.
  9. I soggetti sottoposti a tale regime non devono presentare la dichiarazione IRAP in quanto L’IRAP non è dovuta per mancanza del presupposto soggettivo;
  10. applicazione di un’imposta sostitutiva sia dell’irpef che delle addizionali regionali e comunali, del 20% sul reddito di impresa o di lavoro autonomo.
Il principio da seguire per la determinazione dei ricavi, compensi e spese è il PRINCIPIO DI CASSA, vale a dire quando effettivamente il soggetto incassa i ricavi o compensi o quando si verifica l’esborso monetario a titolo di spese che deve essere sostenuto nello svolgimento dell’attività d’impresa o di lavoro autonomo; dunque, occorre prestare attenzione alla manifestazione finanziaria dei ricavi, compensi e spese, anche per le imprese. I contributi previdenziali sono deducibili.

Ai fini Iva:

Fermo restando l’obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi, i contribuenti minimi sono esonerati:
Adempimenti non eliminati:

1 FILE ALLEGATO:
Normativa Regime Contribuenti Minimi