La Finanziaria 2008 (legge n.224 del 24 Dicembre 2007) prevede all’art.1 commi 40-42 la possibilità per le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, in contabilità ordinaria, di optare per l’assoggettamento dei redditi a tassazione separata applicando un’aliquota forfetaria del 27.5% (pari all’aliquota Ires riformata) se i redditi prodotti o imputati per trasparenza [1] non siano prelevati o distribuiti.
Il nuovo regime si basa su una serie di presunzioni: di certo la più importante è quella secondo la quale la tassazione separata è applicabile solo se gli utili restano investiti in azienda, senza possibilità per l’imprenditore o socio di effettuare prelievi; qualora, infatti gli utili siano prelevati ed entrino nella disponibilità del privato cittadino, si torna alla tassazione ordinaria secondo il meccanismo progressivo scomputando a credito l’imposta versata del 27,5%.
Inoltre diventano rilevanti anche i movimenti del patrimonio : la legge prevede infatti che il saldo dei prelievi effettuati nell’esercizio dal patrimonio sono da considerare prelievo degli utili dell’esercizio in corso o degli esercizi precedenti.
Se invece i prelevamenti eccedono il patrimonio e non trovano capienza nell’utile dell’esercizio, si considerano prelievo di utili successivi.
Altro aspetto delicato è la cessazione dell’attività o di revoca dell’opzione: in questo caso infatti tutti gli utili tassati separatamente si considerano prelevati e devono essere assoggettati all’imposizione progressiva.
Il decreto Ministeriale che dovrà essere emanato per dare attuazione alla normativa dovrà inoltre chiarire:
- le modalità dell’opzione;
- il regime di imputazione delle perdite;
- il trattamento delle riserve di utili.
In un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi dovrà essere indicato il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il suddetto regime e le altre componenti del patrimonio netto.
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[1] Si definisce tassazione per trasparenza quel meccanismo caratteristico della società di persone, delle imprese familiari o delle cosiddette controlled foreign companies (imprese estere controllate) secondo il quale il reddito è imputato alla società e in seguito ai singoli soci in proporzione alla loro quota di partecipazione agli utili.
La società diventa solo un centro di imputazione del reddito attribuito successivamente “per trasparenza” ai soci, indipendentemente dalla materiale percezione degli utili, i quali pagheranno le relative imposte in modo progressivo.
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Per accedere al nuovo regime è necessario esercitare un’opzione, le cui modalità dovranno essere precisate dal decreto attuativo che dovrà anche stabilire i termini, la previsione di una eventuale durata minima o se sia valida fino a revoca.
L’opzione non può essere esercitata da imprese o società che utilizzano la contabilità semplificata.
La possibilità di optare per la tassazione separata con aliquota del 27,5%, a partire dal periodo d’imposta 2008, necessita di una valutazione impresa per impresa, caso per caso: essa rappresenterà un vantaggio soprattutto per imprese con redditi piuttosto alti, infatti non sembra adatta ad imprese con redditi medi-bassi.
Dagli esempi che riportiamo sotto non abbiamo tenuto conto del costo relativo alla tenuta della contabilità ordinaria, che nel caso di un’impresa attualmente in contabilità semplificata dovrà essere tenuto in debito conto.
Riportiamo per comodità la tabella delle aliquote IRPEF vigente per il periodo 2007-2008
SCAGLIONI IRPEF |
|
scaglione (in €)
|
aliquota
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fino a 15.000 | 23% |
da 15.001 a 28.000 | 27% |
da 28.001 a 55.000 | 38% |
da 55.001 a 75.000 | 41% |
da 75.001 | 43% |