Speciale Pubblicato il 18/10/2007

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finanziaria 2008 - quarta parte - punto per punto le novità previste dal disegno di legge in tema di IRES

di Rag. Lumia Luigia



Proseguiamo la trattazione dell'art. 3 del disegno di legge sulla Finanziaria 2008 che tratta della " Razionalizzazione della disciplina in materia di IRES e di IVA "

mettendo in evidenza le seguenti modifiche:

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Abolizione del prospetto EC

Viene abolito il comma 4, lett. B) dell’art. 109 nella parte che prevedeva l’indicazione in un prospetto allegato alla dichiarazione dei redditi (quadro EC) dei costi non imputati a conto economico dedotti extracontabilmente.
Per effetto di tali modifiche a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 non saranno più ammesse deduzioni extracontabili a titolo di ammortamenti, altre rettifiche di valore e accantonamenti.
La disposizione ha effetto dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007.
In via transitoria ,  resta ferma l’applicazione   dell’articolo 109, comma 4, lettera b), terzo, quarto e quinto periodo, del Tuir, nel testo previgente alle modifiche apportate dalla presente legge, per il recupero delle eccedenze risultanti alla fine del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Il contribuente ha tuttavia la facoltà di eliminare il vincolo di disponibilità gravante sulle riserve in sospensione, ma senza alcun effetto sui valori fiscali dei beni e degli altri elementi, assoggettandole in tutto o in parte a imposta sostituiva con aliquota dell’uno per cento; l’imposta sostituiva deve essere versata in unica soluzione entro il termine di versamento dell’imposta sul reddito relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007.
(art.3 c.1 lett. o modifica l’art. 109 del TUIR, art. 3 c.2)

Spese di rappresentanza

Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse, del volume dei ricavi dell’attività caratteristica dell’impresa e dell’attività internazionale dell’impresa.

Tra le spese qualificabili come spese di rappresentanza e sottoposte ai limiti di inerenza e congruità previsti dal predetto decreto, possono essere contemplate anche le perdite fiscali di società sportive professionistiche controllate, oggetto di consolidamento.
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50.;
(art.3 c.1 lett. n modifica l’art. 108 del TUIR)

Consolidato fiscale IRES nazionale e mondiale

Le modifiche sono in parte conseguenti alle modifiche già illustrate sugli interessi passivi e in parte di autonoma natura.
La relazione illustrativa premette che essendo l’accesso al regime del consolidato un beneficio in sé, non è strettamente necessario prevedere per tali imprese ulteriori benefici per incentivare l’applicazione di una disciplina già di per sé agevolativa.

Viene pertanto previsto:

Di conseguenza è stato riformulato l’art. 122 che prevede che 

Tassazione imprese individuali e società di persone al 27,5%

A decorrere dal periodo d’imposta 2008, le persone fisiche titolari di redditi d’impresa e di redditi da partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato,in contabilità ordinaria, possono optare per l’assoggettamento di tali redditi a tassazione separata con l’aliquota del 27,5 per cento, a condizione che i redditi prodotti ovvero imputati per trasparenza non siano prelevati o distribuiti.

In caso di successivo prelievo o distribuzione, i redditi soggetti a tassazione separata concorrono a formare il reddito complessivo imponibile e l’imposta già versata si scomputa dall’imposta corrispondente ai redditi prelevati o distribuiti.
In apposito prospetto della dichiarazione dei redditi deve essere data indicazione del patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti dei periodi d’imposta nei quali è applicato il regime di cui al comma 5 e le altre componenti del patrimonio netto. Le somme trasferite dal patrimonio dell’impresa a quello personale dell’imprenditore o dei soci, al netto delle somme versate nello stesso periodo d’imposta, costituiscono prelievi degli utili dell’esercizio in corso e, per l’eccedenza, di quelli degli esercizi precedenti. L’importo che supera il patrimonio si considera prelievo degli utili dei periodi d’imposta successivi, da assoggettare a tassazione in tali periodi.
In caso di revoca dell’opzione, si considerano prelevati o distribuiti gli utili ancora esistenti al termine dell’ultimo periodo d’imposta di applicazione del regime opzionale.

Verrà emanato un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze con le disposizioni attuative del regime, con particolare riferimento, tra l’altro, ai termini e alle modalità dell’opzione, al regime di imputazione delle perdite, al trattamento delle riserve di utili, al versamento dell’imposta.
(art. 3 c.5 e 7)

Trasferimento di complessi aziendali mediante operazioni di fusione, scissione e conferimento

Vengono previste modifiche di varia natura: