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File excel per il calcolo del compenso dell’esperto in crisi di impresa ai sensi dell’art. 16 del DL 118/2021.
E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 202 del 24 agosto 2021, il Decreto legge 118/2021 contenente misure urgenti e novità sulla crisi d'impresa. Tra le altre cose è prevista la figura dell'esperto nella crisi di impresa.
Il decreto stabilisce altresì le regole per determinare il compenso dell’esperto in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo alcuni scaglioni e prevedendo specifiche riduzioni e/o maggiorazioni.
Il file consente la determinazione del compenso spettante.
Il file richiede Microsoft excel 2010 o superiore.
Aggiornato all’art. 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020 che semplifica l’accesso alle procedure di sovraindebitamento.
La Legge n° 3 del 2012, riformata dapprima dall’art. 18 del Decreto-Legge 179/2012 e poi dall’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020, disciplina, ai suoi articoli da 6 a 16, le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, cioè di perdurante o definitivo squilibrio fra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ovvero la definitiva incapacità di adempiere con regolarità le proprie obbligazioni (vale a dire l’insolvenza, la cui definizione originaria è contenuta nell’art. 5 della Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942, ossia l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni), da parte delle imprese che non sono soggette al fallimento ed alle altre procedure concorsuali, da parte del consumatore, vale a dire, ai sensi della lettera a) dell’art. 3 del Decreto Legislativo n° 206 del 2005 (il “Codice del consumo”), “la persona fisica che agisce (acquistando per sé o per altri beni o servizi) per scopi estranei all’attività […] professionale (cioè lavorativa) eventualmente svolta”, e da parte degli enti privati senza scopo di lucro (art. 6° e 7°, 2° comma, lettera a della Legge n° 3 del 2012: queste norme parlano genericamente di “debitore” non soggetto al fallimento, compreso il consumatore, per cui deve intendersi incluso anche l’ente privato non profit).
Queste procedure sono tre:
Segnaliamo che è la prima volta che nell’ordinamento giuridico italiano vengono introdotte delle procedure che possiamo senz’altro definire paraconcorsuali (perché trovano il loro modello in quelle della Legge Fallimentare) applicabili anche al consumatore, come avviene invece da gran tempo nel diritto statunitense. Esse non generano gli effetti che la sentenza dichiarativa del fallimento produce per la persona del fallito anche quando il soggetto a cui si applicano non è un consumatore.
È anche la prima volta che nel nostro ordinamento viene introdotta una procedura diversa dalla liquidazione dell’ente finalizzata a risolvere la crisi da sovraindebitamento, quindi di insolvenza, degli enti privati senza scopo lucro (associazioni, fondazioni, comitati disciplinati dagli articoli da 14 a 42 del Codice Civile), precisamente l’accordo di composizione di queste crisi che esaminiamo nei Paragrafi 2), 3) e 5) di questo studio. Questa procedura permette all’ente sovra indebitato di risolvere la crisi senza doversi sciogliere o estinguere e di continuare la propria attività (lo stesso vale per le imprese che possono utilizzare queste procedure).
La riforma di queste procedure contenuta nell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020 tende ad una semplificazione delle stesse ed introduce, nell’ambito della procedura di liquidazione del patrimonio del debitore, una sub - procedura di esdebitazione del debitore persona fisica incapiente, vale a dire di quello che non dispone di un patrimonio, che viene incontro a quei debitori meritevoli che non si sono imprudentemente sovra indebitati e non hanno commesso atti in frode ai creditori.
Facciamo notare che il 2° comma dell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020 stabilisce che le disposizioni di riforma delle procedure di composizione delle crisi da sovra indebitamento previste dalla Legge 3/2012 da esso introdotte si applicano anche alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore della sua legge di conversione, la Legge 176/2020 vale a dire al 24 Dicembre 2020.
L’’e-book, nei Paragrafi da 8) a 11), tratta anche la disciplina degli organismi di composizione delle crisi di sovraindebitamento che assistono il debitore in queste procedure, contenuta nell’art. 15 della Legge 3/2012, attuato dal Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014. In particolare esso tratta la disciplina del registro tenuto dal Ministero della Giustizia in cui questi enti si devono iscrivere, dei requisiti e della procedura per l’iscrizione, dei requisiti dei professionisti che operano per gli organismi col compito di svolgere la procedura di gestione della crisi, del rapporto fra l’organismo ed il debitore – cliente ed, infine, dei criteri e dei parametri per il calcolo dei compensi e dei rimborsi spese che spettano agli organismi per avere svolto una delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento.
Inoltre, segnaliamo che, a partire dal 1° Settembre 2021 la Legge 3/2012 sarà abrogata e sostituita dagli artt. da 65 a 83 e da 268 a 283 del Decreto Legislativo n° 14 del 2019, il “Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza” che sostituirà la Legge Fallimentare, il Regio Decreto n° 267 del 1942. Le nuove procedure previste da questo codice sono quelle della ristrutturazione dei debiti, del concordato minore, della liquidazione controllata e della esdebitazione che ci riserviamo di trattare in un successivo e-book.
La nuova disciplina si applicherà alle procedure iniziate a partire dal 1° Settembre 2021, mentre a quelle promosse in data precedente continuerà ad applicarsi quella prevista dalla Legge 3/2012. Riteniamo però probabile, a causa della crisi derivante dalla pandemia di Covid 19 e della riforma delle procedure della Legge 3/2012 contenuta nell’art. 4-ter del Decreto-Legge 137/2020, che l’entrata in vigore di tutto il Dlgs 14/2019 o delle sole procedure da esso previste per le crisi di sovraindebitamento possa subire un’ulteriore rinvio.
1. Le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento previste dalla Legge n° 3 del 2012: i soggetti a cui si applicano
2. I presupposti di ammissibilità di queste procedure, il contenuto dell’accordo o del piano del consumatore e il deposito della proposta di accordo o piano
3. L’accordo di composizione delle crisi da sovraindebitamento
4. Il piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento
5. L’esecuzione dell’accordo di composizione della crisi e del piano del consumatore
6. La procedura di liquidazione del patrimonio del debitore alternativa all’accordo di composizione della crisi ed al piano del consumatore: presupposti ed avvio di essa
7. La liquidazione del patrimonio del debitore: lo svolgimento della procedura. L’esdebitazione del debitore normale e di quello incapiente
8. Gli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento
9. Il Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 che istituisce il registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (O.C.C.): l’articolazione del registro, i requisiti ed il procedimento per l’iscrizione
10. Gli obblighi dell’organismo verso il debitore – cliente previsti dal D.M. 202/2014
11. I compensi ed i rimborsi spese degli organismi previsti dal D.M. 202/2014
12. Le sanzioni previste dall’articolo 16 della Legge n° 3 del 2012
13. La pubblicazione delle informazioni relative alle procedure disciplinate dalla Legge 3/2012 nel registro delle procedure di insolvenza o di gestione delle crisi istituito dall’art. 3 del Decreto-Legge 59/2016
Appendice legislativa
1. Capo II della Legge n° 3 del 2012 “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (articoli da 6 a 16, riformati dall’articolo 18 del Decreto-Legge n° 179 del 2012, convertito in Legge n° 221 del 2012 e poi dall’articolo 4-ter del Decreto-Legge n° 137 del 2020, convertito in Legge n° 176 del 2020)
2. Decreto del Ministero della Giustizia n° 202 del 2014 “Regolamento recante i requisiti di iscrizione nel registro degli organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento”
3. Articolo 1° del Decreto del Ministero della Giustizia n° 30 del 2012
4. Articolo 28 della Legge Fallimentare (Regio Decreto n° 267 del 1942)
L’istituto della società di mutuo soccorso disciplinato dalla Legge n° 3818 del 1886 è stato riformato per la prima volta dall’articolo 23 del Decreto-Legge n° 179 del 2012.
Nonostante la riforma non chiarisca tutti i dubbi che derivano da questa normativa, soprattutto quelli legati alle modalità di gestione di questo tipo speciale di società, essa è importante perché rappresenta la rivitalizzazione di un antico ma mai abrogato istituto che potrebbe rappresentare un importante canale di finanziamento privatistico per le prestazioni sanitarie e socio-assistenziali a favore dei soci e dei loro familiari, specie se i contributi versati alla società sono incentivati da opportune agevolazioni fiscali.
Ulteriori novità per le società di mutuo soccorso sono state introdotte dalla riforma del terzo settore contenuta nei Decreti Legislativi n° 112 e 117 del 2017 in forza dei quali queste società diventano sempre enti del terzo settore (ETS) ed, in certi casi, anche imprese sociali.
Approfondimento in pdf di 20 pagine, sull'attività di direzione e coordinamento di società e sulle insidie di un’opportunità: brevi riflessioni sulla fattispecie di responsabilità prevista dall’art. 2497 e seguenti del c.c.
Questo e-book ha come oggetto l’analisi della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi privi di personalità giuridica derivante dalla commissione di alcuni reati da parte delle persone fisiche in essi incardinate, che abbiano operato nell’interesse o vantaggio dell’ente stesso, introdotta dal Decreto Legislativo n° 231 del 2001. Questo decreto ha avuto delle modifiche, sia pur limitate, fino alla Legge n° 3 del 2019 sul contrasto ai reati contro la Pubblica Amministrazione, in primo luogo alla corruzione, ed al Decreto-Legge n° 124 del 2019, convertito in Legge n° 157 del 2019.
La Legge – Delega in base alla quale è stato emanato questo Decreto, la Legge n° 300 del 2000, è anche la legge che ha autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare alcune Convenzioni (cioè Trattati) internazionali, in particolare, la Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità Europee o degli Stati membri dell’Unione Europea, firmata a Bruxelles il 26 Maggio 1997 e la Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, firmata a Parigi il 17 Dicembre 1997. La disciplina del DLgs 231/2001 deriva, pertanto, da quella contenuta in questi due Trattati a cui lo Stato Italiano ha aderito e rappresenta l’assolvimento di un obbligo preso a livello internazionale.
Il DLgs 231/2001 ha introdotto una profonda innovazione in quanto prima di esso tali enti non erano in alcun modo responsabili per gli illeciti amministrativi derivanti dai reati commessi nel loro interesse o vantaggio da parte delle persone che li rappresentavano o che ne esercitavano anche solo di fatto la gestione o il controllo oppure da loro dipendenti o collaboratori.
Tale normativa ha, pertanto, l’obbiettivo di spingere i singoli enti a cui è destinata ad una azione diretta alla prevenzione ed al contrasto degli atti criminosi, pena il sorgere di questa responsabilità “parapenale” (come giustamente la definiscono alcuni autori) che comporta l’irrogazione all’ente di specifiche ed autonome (dalla pena comminata alla persona fisica responsabile della commissione del reato) sanzioni amministrative.
Segnaliamo, infine, che questa normativa, la cui portata pratica nella lotta ai reati economici o “dei colletti bianchi” è semplicemente enorme, è restata, per così dire, “in sonno”, cioè non è stata quasi mai applicata in concreto, per più di dieci anni finché non è stata portata agli onori delle cronache grazie a due casi di enorme importo economico, come il risarcimento del danno dovuto da Mediaset a CIR per il processo SME e poi per i sequestri a scopo risarcitorio in primo luogo per la violazione delle norme ambientali nello stabilimento di Taranto disposti a carico dell’ILVA e di Riva FIRE che la controllava.
Essa potrebbe trovare applicazione anche ai casi di contagio del personale delle imprese e degli altri enti citati nei casi di contagio da Covid-19 derivanti dalla mancata applicazione delle norme anticontagio previste dai vari “decreti Covid” qualora da ciò consegua la morte o lesioni personali gravi o gravissime del collaboratore contagiato.
Ciò è possibile ai sensi dell’art. 25-septies del Dlgs 2321/2001 che individua questi casi derivanti dalla mancata osservanza delle norme sulla tutela della salute nei luoghi di lavoro, categoria in cui rientrano anche queste norme anticontagio.
1. La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti collettivi senza personalità giuridica: le sue origini concettuali
2. La responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal Decreto Legislativo n° 231 del 2001: i principi generali di essa
3. I modelli organizzativi che gli enti possono adottare per prevenire la commissione dei reati e che escludono la responsabilità amministrativa
4. I reati che determinano il sorgere della responsabilità amministrativa degli enti
5. Le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato: la sanzione pecuniaria
6. Le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato: le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza
7. La responsabilità patrimoniale e le vicende modificative dell’ente
8. Il procedimento giudiziario di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti e di applicazione delle relative sanzioni
9. Le misure cautelari per i casi di responsabilità amministrativa degli enti
10. Le indagini preliminari e l’udienza preliminare del procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa degli enti. I procedimenti speciali
11. La definizione del giudizio e le impugnazioni contro la sentenza
12. L’esecuzione delle sanzioni amministrative a cui l’ente è stato condannato
13. Le norme regolamentari per l’applicazione del DLgs 231/2001: il Decreto del Ministero della Giustizia n° 201 del 2003
Bibliografia essenziale
Il file consente di selezionare con un criterio statistico (tecnica del MUS) un campione di clienti e fornitori partendo dai rispettivi partitari contabili.
La tecnica è consigliata dai principi di revisione per effettuare la selezione delle posizioni da circolarizzare per la verifica dei saldi di fine anno.
La selezione casuale è la base del campionamento di revisione per far sì che ogni elemento della popolazione abbia una probabilità di essere incluso nel campione, ottemperando così a quanto richiesto dal paragrafo 8 del principio 530.
Il programma richiede Microsoft Excel 2010 o superiore.
Fac-simile in word gratuito di Statuto cooperativa agricola e sociale tratto dall’eBook “Agricoltura sociale (impresa agricola e terzo settore)” in vendita sul Business Center di Fisco e Tasse
Ricordiamo che la legge L. n.141/2015 indica che possono esercitare le attività di agricoltura sociale:
• le imprese agricole;
• le cooperative sociali (di cui L.381/91) il cui fatturato derivante dall’attività agricola sia prevalente, o comunque superiore al 30% del fatturato complessivo;
Avvertenza: Inoltre possono essere svolte in associazione con le cooperative sociali di cui alla L. 381/1991, con le imprese sociali, con le associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale e fondazioni.
File excel per la quantificazione del danno patrimoniale risarcibile, attribuibile agli amministratori per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi ai sensi dell’art. 2486 c. 3 del codice civile (così come novellato dalla riforma sulla crisi di impresa).
La riforma della crisi di impresa ha integrato l’art. 2486 del c.c. introducendo, al comma 3, un criterio puntuale per la quantificazione del danno patrimoniale una volta accertata la responsabilità degli amministratori per i danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali e ai terzi.
Il legislatore ha previsto due modalità di quantificazione del danno:
Il file excel costituisce un supporto operativo per l’applicazione dei due metodi citati, per giungere alla determinazione del danno patrimoniale attribuibile ai singoli amministratori.
Il file richiede Microsoft Excel 2010 o superiore.
Nel corso del convegno tenutosi a Bologna il 18 ottobre 2019 dedicato al “Concordato preventivo nel nuovo codice della crisi “ è stato affrontato il tema della responsabilità degli amministratori e la quantificazione del danno.
L’argomento è stato trattato dal dott. Antonio Cattaneo, Senior Partner di Deloitte Financial Advisory S.r.l. che ha messo a disposizione degli utenti del portale www.crisieinsolvenza.it il materiale del convegno.
www.crisieinsolvenza.it è il nuovo progetto editoriale di Fisco e Tasse, società del Gruppo Maggioli Editore Spa in collaborazione con Giuseppe Leogrande e Filippo Ghignone (partner Studio legale Maffei Alberti), esperti della materia.
Indice degli argomenti trattati:
Gli argomenti trattati oltre all'inquadramento giuridico sono corredati da esempi e casi pratici.
Indice:
- Evoluzione sequenziale della crisi d’impresa
- Le scelte del Legislatore del 2019 in tema di quantificazione del danno da indebita prosecuzione
- I due criteri presuntivi di quantificazione del danno (netti patrimoniali e deficit concorsuale)
- Il criterio alternativo diretto di quantificazione del danno (operazioni pregiudizievoli)
- Analisi comparativa sommaria dei tre criteri di quantificazione del danno
Breve guida in pdf, con allegati fac-simili in word personalizzabili, sul contratto di affitto di azienda dalla fase preliminare all'atto definitivo, indicazioni, adempimenti e modelli di contratto.
Fac-simili allegati:
Norme di riferimento: articoli 2561 e seguenti del Codice Civile.
Il contratto in esame è uno strumento che permette di realizzare una serie di obiettivi sia alla proprietà che al conduttore.
Il conduttore normalmente ricorre all’affitto dell’azienda quando non è pienamente convinto dell’operazione d’impresa che sta per iniziare e questo tipo di contratto permette di limitare i danni se le cose non dovessero andare come auspicato.
La proprietà affida la propria azienda in affitto a terzi quando il potenziale acquirente non ha le risorse per dare seguito all’investimento, oppure non è comunque nella condizione di fornire le garanzie richieste.
L’aspetto fiscale può a sua volta contribuire alla scelta che le parti fanno. In particolare una plusvalenza alta sconsiglia al venditore dell’azienda di cedere la stessa se incassa il prezzo a rate e se per giunta il pagamento di queste non è garantito; il rischio è pagare le imposte il primo anno e non incassare il prezzo dilazionato negli anni successivi alla cessione.
La deducibilità fiscale delle quote di ammortamento dell’avviamento ora prevista in 18 anni rende complicata la cessione, sarebbe meglio l’affitto per un certo numero di anni (ad es. 5) ad un corrispettivo pari al 90% del prezzo e solo successivamente procedere all’acquisto per il residuo. In questo caso si realizzano tutti gli interessi, quelli del venditore (garanzie per il pagamento rateale non necessarie, l’azienda rimane sua, imposte sul canone annuo che incassa tutti i mesi, ecc.), l’acquirente di fatto deduce l’avviamento in 5 anni e non in 18 e non deve preoccuparsi in modo eccessivo delle garanzie per il pagamento rateale.
Naturalmente è opportuno che la proprietà riceva dal conduttore prima di consegnare l’azienda un deposito cauzionale “congruo” rispetto al valore dell’azienda stessa e dei “danni” che un conduttore non altezza potrebbe causare durante la gestione.
Premessa
1.Introduzione
2. Il consulente delle parti
3. Documenti da esaminare
4. Contratto preliminare di affitto dell’azienda
5. Condizioni Preliminari
6. Mancato avveramento “voluto”
7. Significato delle clausole “ci sono sempre conseguenze”
8. La clausola penale
9. La caparra confirmatoria
10. La caparra penitenziale o prezzo del recesso
11. Caparra ed inizio pagamento
12. Il contratto di locazione dell’immobile dove viene esercitata l’attività
13. Segue locazioni: scadenza del contratto
14. segue locazioni: comunicazione art. 36 legge n° 392/78
15. pagamento del canone di locazione
16. Sublocazione/comunicazione di P.S.
17. Deposito cauzionale
18. Passività aziendali: non passano
19. Passività Aziendali: responsabilità conduttore
20. Passività Aziendali: azioni sui beni da parte di terzi
21. Debiti verso enti previdenziali
22. Debiti verso l’erario
23. Certificazioni fiscali
24. Contratto di affitto di azienda con preliminare di cessione con riserva di proprietà
25. La riserva di proprietà
26. Trascrizione della riserva di proprietà
27. Garanzia personale dei soci della società affittuaria e promettente l’acquisto
28. Il trasferimento della gestione dell’azienda e le imposte indirette
29. Unica impresa individuale
30. Due imprese individuali
31. L’affitto di azienda e le imposte dirette
32. Adempimenti a carico del concedente
33. Adempimenti iniziali a carico del gestore
34. Requisiti sanitari ed inizio attività
35. comunicazioni enti previdenziali
36. Comunicazioni fiscali
37. Registri contabili
38. I costi relativi all’affitto dell’azienda
39. Ammortamenti: deroga convenzionale
40. Inventario iniziale
41. Deduzioni costo terreno
42. Ammortamenti: deduce il conduttore
43. Contratto di affitto molto lungo – imposte per il cliente
44. Ammortamento avviamento in caso di cessione
45. Manutenzioni: ordinarie e straordinarie
46. Bozza di contratto di affitto di azienda con contratto preliminare di acquisto condizionato
47. Comunicazione articolo 36 legge 392/78 alla proprietà dell’immobile
48. Contratto di affitto di azienda con diritto di acquisto
49. Contratto di affitto di azienda con la possibilità di cessione a terzi