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Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti viene concessa agli anziani di età superiore o uguale ai 65 anni o ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di specifici requisiti.
Se è interessato/a ad avere una Carta, verifichi il possesso dei requisiti e le modalità per ottenerla leggendo con attenzione le informazioni relative alla sua fascia di età, oppure andando alle Poste o all'INPS, dove otterrà tutte le informazioni del caso. La Carta Acquisti si può richiedere negli Uffici Postali presentando il modulo di richiesta con la relativa documentazione.
Per i cittadini che ne fanno domanda e che hanno i requisiti di legge (D.L. n. 112 del 2008) è disponibile una Carta Acquisti utilizzabile per il sostegno della spesa alimentare, sanitaria e il pagamento delle bollette della luce e del gas.
La Carta Acquisti vale 40 euro al mese e viene caricata ogni due mesi con 80 euro (40 euro x 2 = 80 euro) in base agli stanziamenti che vengono progressivamente resi disponibili.
Con la Carta si possono anche avere sconti nei negozi convenzionati che sostengono il programma Carta Acquisti e si potrà accedere direttamente alla tariffa elettrica agevolata.
La Carta Acquisti viene concessa ai bambini di età inferiore ai tre anni (in questo caso il Titolare della Carta è il genitore) che siano in possesso di particolari requisiti.
I soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività Iva (enti, associazioni, fondazioni, condomini, parrocchie, ecc.), che non esercitano un’attività rilevante ai fini dell’Iva ma sono comunque obbligati a indicare il codice fiscale, ne devono fare richiesta a un qualsiasi ufficio dell’Agenzia.
Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche non obbligati alla dichiarazione di inizio attività IVA (enti, associazioni, ecc., che non esercitano un’attività rilevante agli effetti dell’IVA) per richiedere l’attribuzione del numero di codice fiscale ai sensi del D.M. 28 dicembre 1987, n. 539, nonché per comunicare l’avvenuta estinzione, fusione, concentrazione, trasformazione ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605.
Il modello va compilato a macchina o a stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto dal rappresentante legale o negoziale. In caso di estinzione o di fusione, concentrazione, trasformazione il presente modello deve essere presentato, esclusivamente per via telematica, entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuta l’estinzione o le operazioni sopra elencate.
In allegato:
L'art. 1, commi 544-546, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, ha esteso il contributo sotto forma di credito d'imposta istituito dall’art. 16-bis del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, a favore delle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore forestale e dalle microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura, che effettuano dal 1°gennaio 2025 al 15 novembre 2025 l’acquisizione di beni strumentali destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica che ricomprende le zone assistite delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. a), del TFUE, e Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, par. 3, lett. c), del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027.
Ai fini della fruizione del credito d’imposta gli operatori economici interessati, devono inviare all’Agenzia delle entrate una comunicazione (“comunicazione”) dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, nella quale devono essere indicati l’ammontare delle spese sostenute per gli investimenti realizzati dal 1°gennaio 2025 e l’ammontare delle spese che prevedono di sostenere per gli investimenti realizzati fino al 15 novembre 2025.
A pena di decadenza dall’agevolazione, i soggetti che hanno presentato la “comunicazione”, devono inviare all’Agenzia delle entrate dal 20 novembre 2025 al 2 dicembre 2025, una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione degli investimenti indicati nella “comunicazione”. Si considera tempestiva la comunicazione integrativa trasmessa dal 28 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 ma scartata dal servizio telematico, purché ritrasmessa entro il 7 dicembre 2025.
In allegato:
E’ previsto un regime fiscale agevolato per le Spa (Società per azioni) residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti (per esempio, gli immobili posseduti rappresentano l’80% dell’attivo patrimoniale).
Modello da utilizzare dal 22 ottobre 2025
Questo modello va utilizzato per comunicare:
I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
La trasmissione telematica del modello è effettuata utilizzando la versione aggiornata del software denominato “SIIQ”, resa disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate a partire dalla medesima data.
La comunicazione va presentata, in via telematica, all’Agenzia delle Entrate:
Modello e istruzioni RLI aggiornati il 14 ottobre 2025
Il Modello Registrazione Locazioni Immobili (RLI), serve per richiedere agli uffici dell’Agenzia delle Entrate la registrazione dei contratti di locazione e affitto di immobili e comunicarne eventuali proroghe, cessioni, risoluzioni o subentri. L’RLI può essere utilizzato anche per esercitare l’opzione e la revoca della cedolare secca e per comunicare i dati catastali dell’immobile oggetto di locazione o affitto. Inoltre è possibile comunicare la rinegoziazione del canone.
Tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili, compresi quelli relativi a fondi rustici e quelli stipulati dai soggetti passivi Iva, devono essere obbligatoriamente registrati dall’affittuario (conduttore) o dal proprietario (locatore) qualunque sia l’ammontare del canone pattuito.
Non c’è obbligo di registrazione per i contratti che non superano i 30 giorni complessivi nell’anno. La registrazione dei contratti di locazione deve avvenire entro 30 giorni dalla data di stipula o dalla sua decorrenza, se anteriore.
Il contratto di locazione può essere registrato:
I nuovi contratti di locazione devono contenere una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, sull’attestazione della prestazione energetica dell'edificio (APE). La copia dell'APE deve essere, inoltre, allegata al contratto, fatta eccezione per i casi di locazione di singole unità immobiliari (Dl 145/2013).
In allegato:
Approvato con Provvedimento n. 309107 del 28 luglio 2025, il modello e relative istruzioni da utilizzare per la Comunicazione l’opzione Iva relativa alle prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica.
Il modello di comunicazione dell’opzione per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto, movimentazione merci e servizi di logistica deve essere utilizzato per comunicare all’Agenzia delle entrate l’opzione esercitata dal committente e dal prestatore per il regime transitorio introdotto dall’articolo 1, comma 59, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025).
Detto regime stabilisce che il pagamento dell’IVA dovuta sulle prestazioni di servizi effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati venga effettuato dal committente in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell'imposta dovuta.
La facoltà di esercizio dell’opzione, ivi prevista, è consentita anche nei rapporti tra i subappaltatori. L’esercizio dell’opzione in uno qualsiasi dei rapporti tra subappaltante e subappaltatore prescinde dall'esercizio della medesima facoltà nel rapporto tra committente e primo appaltatore. Per ciascuno dei suddetti rapporti per i quali è esercitata l’opzione va presentata un’autonoma Comunicazione.
Come previsto dall’articolo 1, commi 60 e 61, della legge, l’opzione è comunicata dal committente all'Agenzia delle entrate ed ha durata triennale. L’esercizio dell’opzione si considera effettuato dalla data di trasmissione della presente Comunicazione.
La Comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, direttamente dal committente o tramite un intermediario. La trasmissione telematica è effettuata secondo le modalità usuali dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate. Il file contenente la Comunicazione è formato utilizzando il software “Reverse ChargeLogistica”, disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.
In allegato:
Nuovo modello, istruzioni e specifiche tecniche, da utilizzare per la comunicazione telematica all’Agenzia delle entrate delle opzioni (sconto in fattura o prima cessione del credito) relative alle spese per interventi di tipo Superbonus sostenute nel 2025, approvati con Provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025.
Il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle entrate, allegati al presente provvedimento, devono essere utilizzati a decorrere dall’8 settembre 2025.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità.
La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dal soggetto che rilascia il visto di conformità, oppure dall’amministratore del condominio o dal condòmino incaricato. In caso di invio da parte dell’amministratore di condominio o del condòmino incaricato, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni.
La comunicazione dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, deve essere presentata all’Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il presente modello, mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate oppure mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.
In allegato:
Ricordiamo che l’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, prevede detrazioni fiscali per alcuni interventi volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici o a ridurre il rischio sismico. Secondo l’articolo 121 dello stesso decreto, chi sostiene le spese per questi interventi nel periodo 2020-2025 può scegliere, invece di utilizzare direttamente la detrazione, una delle seguenti opzioni:
Adempimenti aggiuntivi per accedere all’opzione
Poiché si tratta di un’agevolazione particolarmente favorevole, oltre agli adempimenti ordinari previsti per le detrazioni, il contribuente deve ottenere anche:
Approvato il Modello di comunicazione, di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 1° aprile 2025, per l’utilizzo del contributo sotto forma di credito d’imposta per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola previsto dall’articolo 6 della legge 15 marzo 2024, n.36, con le relative istruzioni, e definizione dei termini di presentazione e delle modalità di trasmissione telematica.
Questo modello va utilizzato dagli imprenditori agricoli di età superiore a diciotto e inferiore a quarantuno anni compiuti, che hanno iniziato l’attività a decorrere dal 1° gennaio 2021, per l’utilizzo del contributo, sotto forma di credito d’imposta, per le spese sostenute per la partecipazione a corsi di formazione attinenti alla gestione dell’azienda agricola, come di- sposto dall’articolo 6, comma 1, della legge 15 marzo 2024, n. 36.
Il credito d’imposta concesso è pari all’80 per cento delle spese ef- fettivamente sostenute dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e idoneamente documen- tate, fino a un importo massimo concedibile di euro 2.500 per ciascun beneficiario.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate dal 25 agosto 2025 al 24 settembre 2025, in via telematica
Sono ammessi al credito solo i soggetti di cui sopra che svolgono attività individuate con co- dice della classificazione ATECO 2025 che inizia con 01, comunicato ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e risultante nell’area ri- servata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Modello e istruzioni aggiornati al 29.05.2025
Con Provvedimento del 10 marzo 2025 sono stati approvati unitamente alle relative istruzioni, i seguenti modelli:
Il 730 ordinario si presenta entro il 30 settembre al Caf o al professionista abilitato o al sostituto d’imposta. I termini che scadono di sabato o in un giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo.
In allegato:
