Sentenza Cassazione civile n. 16972 dell'8 luglio
In tema di pensione di inabilità, ai fini del requisito reddituale non va calcolato il reddito della casa di abitazione, in quanto l'art. 12 della L. 118/1971, rinvia per le condizioni economiche, all'art. 26 della L. 153/1969, che, per la pensione sociale, esclude dal computo il reddito della casa di abitazione. Né rileva, in senso contrario, la previsione di cui all'art. 2 del D.M. 553/1992, che impone, ai fini assistenziali, la denuncia dei redditi "al lordo degli oneri deducibili", in quanto la casa di abitazione, non costituisce, a tal scopo, un onere deducibile, ma una voce di reddito.