Sentenza Cassazione civile del 28.01.2014 n. 1777
In tema di sanzioni disciplinari, qualora il contratto collettivo - nella specie del comparto Regioni e Autonomie locali - preveda termini volti a scandire le fasi del procedimento disciplinare e un termine per la conclusione di tale procedimento, solo quest'ultimo é perentorio, con conseguente nullità della sanzione in caso di inosservanza, mentre i termini interni sono ordinatori e la violazione di essi comporta la nullità della sanzione solo nel caso in cui l'incolpato denunci, con concreto fondamento, l'impossibilità o l'eccessiva difficoltà della sua difesa.