Sentenza Cassazione civile del 01.08.2014 n. 17540
Il contratto di fornitura, ossia il contratto di somministrazione, non può omettere di indicare la relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; in tal caso la sanzione è l’illegittimità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto a tempo indeterminato, a tutti gli effetti, con l’utilizzatore.