Testo dell'ordinanza della Corte di Cassazione lavoro n. 2152 del 5 febbraio 2015 sulla competenza territoriale della costituzione del rapporto di lavoro
Cass. Civ., sez. VI lav., ord., 05 febbraio 2015, n. 2152
Nel caso in cui un rapporto di lavoro si configuri come presupposto per il sorgere del diritto alla costituzione di un successivo rapporto, i criteri di identificazione della competenza territoriale vanno riferiti al rapporto in essere. Consegue che per le controversie promosse dal lavoratore che non venga successivamente assunto, competente a decidere è il giudice del lavoro individuato secondo i tre criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c., con riferimento al luogo di lavoro già costituito, stante il collegamento funzionale fra i due rapporti in questione