Testo della Cassazione lavoro n. 22286 del 30 ottobre 2015 in tema di ripetizione del patto di prova
Cass. civ., sez. lav., 30 ottobre 2015, n. 22286
La ripetizione del patto di prova in due successivi contratti di lavoro tra le stesse parti è ammissibile solo se essa, in base all'apprezzamento del giudice di merito, risponda alla suddetta causa, permettendo all'imprenditore di verificare non solo le qualità professionali, ma anche il comportamento e la personalità del lavoratore in relazione all'adempimento della prestazione, elementi suscettibili di modificarsi nel tempo per l'intervento di molteplici fattori, attinenti alle abitudini di vita o a problemi di salute (nella specie, il lavoratore aveva ampiamente dimostrato una capacità di adottamento a contesti geografici ed ambienti diversi avendo subito 5 spostamenti in un anno e mezzo.