Testo della sentenza della Cassazione lavoro n. 15 del 4 gennaio 2016 in materia di ricongiunzione contributiva tra lavoro dipendente e libera professione
Cass. civ., sez. lav., 04 gennaio 2016, n. 15
Il lavoratore dipendente o il lavoratore autonomo, il quale, già iscritto a forme di previdenza per liberi professionisti, abbia cessato detta iscrizione per avvenuta cancellazione dall'albo professionale, può, ai fini del conseguimento della pensione di anzianità presso l'Inps, effettuare la ricongiunzione dei periodi di contribuzione maturati presso altre forme previdenziali nella gestione cui risulti iscritto in qualità di lavoratore dipendente, ai sensi dell'art. 1 comma 1 della legge n. 45/1990, senza che sia richiesto il raggiungimento da parte del medesimo dell'età pensionabile per il conseguimento della pensione di vecchiaia prevista dal comma 4 dello stesso articolo.