Oggetto: art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 – definizione di lavoratori
svantaggiati ai sensi dell’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008.
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 38 del 21 dicembre 2012, ha risposto ad un quesito dell’Assolavoro, in merito alla definizione di “lavoratori svantaggiati” di cui all’art. 2, n. 18), lett. d) e f), Reg. (CE) n. 800/2008, richiamati dal novellato art. 20, comma 5 ter, lett. c), D.Lgs. n. 276/2003 ai sensi del quale è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro a tempo determinato senza che debba trovare applicazione il c.d. “causalone” proprio in caso di utilizzo di tali lavoratori.