Unico PF - Tassazione degli immobili situati all'estero  (prima parte)

Unico PF - Tassazione degli immobili situati all'estero (prima parte)

Circolare n. 72 del 28 giugno 2011

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Data: 28/06/2011
Tipologia: Approfondimento


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L'articolo 1 del Tuir afferma che debbano essere tassati tutti i redditi in denaro o in natura rientranti tra quelli previsti dall'articolo 6, tra i quali vi sono i redditi fondiari, ovvero quelli, ai sensi dell'articolo 25, inerenti ai terreni ed ai fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o che devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio. I redditi generati da un immobile situato all'estero, dunque, sembrerebbero in prima battuta non ricadere nella tassazione prevista dal nostro Paese. L'articolo 3, sempre del Tuir, però, afferma che l'IRPEF si applica al reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti (cosiddetta worldwide taxation principle o principio di tassazione del reddito mondiale) al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato (criterio di collegamento reale). Atteso che la tassazione viene definita mediante la predisposizione del modello UNICO, si pone dunque il problema di definire chi sia o meno residente. L'articolo 2 del Tuir stabilisce che un soggetto è residente in Italia quando ricorre uno dei seguenti criteri: - è iscritto per la maggior parte del periodo d’imposta nelle anagrafi comunali della popolazione residente; - è domiciliato nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta; - è residente nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta. Si precisa che per domicilio, ai sensi del comma 1 dell'articolo 43 del codice civile, s'intende la sede principale delle relazioni morali e materiali e degli affari di una persona fisica, mentre la residenza, ai sensi del comma 2 dell'articolo 42 del codice civile, è il luogo di dimora abituale della persona fisica. Per ragioni antielusive il legislatore ha introdotto il comma 2 bis con il quale si introduce una presunzione (relativa) di residenza nei confronti dei cittadini italiani, pur cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in uno degli Stati o, territori indicati nel D.M. 4 maggio 1999, in quanto aventi un regime fiscale di tipo privilegiato. Redditi degli immobili Supponendo di essere residenti in Italia, il che non sembra essere sempre agevole da verificare, come si è potuto leggere anche di recente sui principali quotidiani, è ora da stabilire quando l'immobile generi, per il nostro fisco, dei redditi e dunque quando debba essere indicato in dichiarazione dei redditi. Innanzitutto, la presenza di un immobile (terreno o fabbricato) nel territorio dello Stato è facilmente appurabile ed il fisco può opportunamente eseguire i controlli necessari con una certa facilità. Il soggetto passivo, sia residente che non residente, qualora possieda l'immobile situato in Italia a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto o di altro diritto reale, per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso, deve pagare le imposte al fisco italiano. Il reddito che ne deriva, come descritto in precedenza, è definito reddito fondiario. Il semplice possesso, così come definito dall'articolo 3 del Tuir, genera il diritto, da parte del fisco italiano, alla riscossione del tributo. L’accertamento del reddito fondiario in Italia è agevole, mentre quello all'estero, potrebbe presentarsi ben più articolato. In ogni caso, spetta al contribuente italiano, dichiarare tale reddito nella dichiarazione dei redditi.



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