L’agevolazione Tremonti-ter è in linea generale cumulabile con altre misure di favore purché le norme disciplinanti queste ultime non dispongano diversamente.
Questo è quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 132/E del 20.12.2010.
Le Entrate dichiarano che una volta ricevuta dalle amministrazioni competenti la pronuncia sulla cumulabilità o meno di dette agevolazioni con la Tremonti-ter, i contribuenti potranno presentare una dichiarazione integrativa per:
• indicare la deduzione prudenzialmente non operata in sede di compilazione della dichiarazione originaria;
• annullare la deduzione erroneamente indicata in sede di compilazione della dichiarazione originaria.
Nel caso in cui i termini per la trasmissione della dichiarazione integrativa siano scaduti, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dalla scadenza del saldo d’imposta.