Il presente modello deve essere utilizzato dai soggetti diversi dalle persone fisiche (società, enti, associazioni, ecc.) per le dichiarazioni d’inizio, variazione dati e cessazione attività.
Possono utilizzare il modello AA7/10, invece della Comunicazione Unica, i contribuenti non tenuti a iscriversi nel Registro delle imprese o nel Registro delle notizie economiche e amministrative (Rea). Il modello AA7/10 deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività:
Come indicato dall'Agenzia delle Entrate, nel caso di nomina di rappresentante fiscale ai sensi dell’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per un soggetto non residente in uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, il modello AA7/10 deve essere presentato esclusivamente presso l’Ufficio della Direzione Provinciale competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso rappresentante fiscale.
Al modello devono essere allegate la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e, in relazione al numero dei soggetti rappresentati, la garanzia prevista dall’articolo 17, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con le modalità definite dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 17 aprile 2025, prot. n. 186368.
Modello AA7/10 e Istruzioni da utilizzare per le dichiarazioni di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini dell'imposta sul valore aggiunto dei soggetti diversi dalle persone fisiche.