Con la risposta a interpello n. 126 del 03.06.2024 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora il fallimento del debitore:
va applicato il principio della continuità temporale fra le procedure concorsuali.
Per poter operare la variazione in diminuzione IVA è quindi necessario applicare le diposizioni dell'art. 26 del D.P.R. 633/72 ante modifiche del D.L. 73/2021, ovvero attendere la definitiva infruttuosità della procedura concorsuale.
Isbn: 2499-5800