L’art. 2120 del codice civile stabilisce il principio di onnicomprensività della retribuzione utile al calcolo del TFR: dal momento che il dettato normativo esclude espressamente i soli rimborsi spese, la giurisprudenza di legittimità si è espressa nel tempo tanto sul ruolo della contrattazione collettiva in materia di inclusione o meno di determinate voci dal calcolo del TFR, quanto sull’importanza della retribuzione in natura (i c.d. fringe benefits).
Nella recente sentenza n. 24849 del 09.09.2025 i giudici, nel ritenere utile al calcolo del TFR il benefit dell’alloggio riconosciuto al lavoratore assegnato all’estero, hanno dato rilievo al collegamento imprescindibile tra compenso e prestazione lavorativa del dipendente, escludendo tutte quelle somme rimborsate a fronte di spese sostenute per esigenze di servizio o di rappresentanza del datore di lavoro.
Isbn: 2499-5800