L’art. 33, comma 3 della Legge 104/1992 riconosce al lavoratore dipendente pubblico o privato la possibilità di assentarsi, anche in maniera continuativa, in misura non superiore a 3 giorni mensili, con retribuzione a carico dell’INPS e contribuzione figurativa.
Il diritto è giustificato dalle esigenze di cura e assistenza di persone con disabilità in situazione di gravità:
Sulle modalità di fruizione dei permessi si sono espresse nel tempo numerose sentenze della Corte di Cassazione, tanto sul concetto di assistenza al familiare quanto sulle conseguenze legate ad un utilizzo fraudolento dei permessi.
Isbn: 2499-5800