Sotto il profilo fiscale la perdita – indipendentemente dalla modalità in cui la stessa contabilmente sia ripianata – può essere portata, per i soggetti IRES, in diminuzione dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza limiti di tempo, ovvero in misura non superiore all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare. Se la perdita è rilevata nei primi tre periodi d’imposta la percentuale di riporto aumenta in misura del 100% del reddito imponibile.
Grazie all’intervento del Legislatore della “Legge di Bilancio 2019”, tali regole valgono, a partire dal periodo d’imposta 2021 “solare”, anche per i soggetti IRPEF in regime di impresa e per i soci di società di persone a prescindere dal regime contabile adottato. Diversamente, agli esercenti arti e professioni è data la possibilità di compensare orizzontalmente la perdita con eventuali altri redditi prodotti, mentre è negata la possibilità di riporto della stessa.
In ultimo, il Legislatore della riforma fiscale è intervenuto in materia di riporto delle perdite, ridisegnando in maniera significativa le condizioni al ricorrere delle quali è preclusa la riportabilità delle perdite.
Isbn: 2499-5800