Attraverso il D.Lgs 151/2001 è stato riconosciuto ai dipendenti il diritto di assentarsi dal lavoro e di fruire, a determinate condizioni, di un’indennità economica a carico dell’INPS per i periodi di cura e assistenza dei figli, aggiuntivi al congedo di maternità/paternità obbligatorio. Con il congedo parentale (già “astensione facoltativa”) si riconosce infatti una parte dei mesi di assenza a tale titolo – fruiti previa richiesta all’INPS e al datore di lavoro – come indennizzati in misura pari al 30% della retribuzione media globale giornaliera del dipendente.
La recente “Legge di Bilancio 2025” non ha mancato di intervenire in materia, riconoscendo di fatto, dei mesi complessivamente indennizzati dall’INPS, 3 mensilità (in alternativa tra i genitori) calcolate in misura pari all’80% della retribuzione.
Isbn: 2499-5800