La Nota Direttoriale n. 11508 dell'08.08.2024 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione dell'art. 50, comma 2 del Codice del Terzo Settore: in particolare, il Ministero ha precisato che per gli Enti del Terzo Settore provenienti dai preesistenti registri delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale nonché dall’anagrafe delle ONLUS, il patrimonio assoggettato all’obbligo di devoluzione, in caso di perdita della qualifica senza scioglimento, comprende anche quello accumulato dall’ETS in virtù della pregressa qualifica.
Isbn: 2499-5800