L’Agenzia delle Entrate conferma che, indipendentemente dalla localizzazione della sede aziendale e dalla particolare modalità tramite la quale viene prestata l’attività lavorativa, agli effetti fiscali, rileva – sempre e soltanto – la concreta presenza fisica del soggetto in un determinato Stato.
Risulta, pertanto, irrilevante la circostanza che la manifestazione di tale lavoro abbia effetti nello Stato contraente in cui è localizzato l’eventuale datore di lavoro per conto del quale la prestazione è effettuata.
Isbn: 2499-5800