Il secondo comma dell’art. 2086, Cod. civ., introdotto dal Codice della crisi e dell’insolvenza ha definito un dovere generale dell’imprenditore, che operi in modo societario o collettivo, di introdurre, nell’ambito della gestione ordinaria dell’impresa, una serie di accorgimenti, che la norma definisce assetti, di natura organizzativa, amministrativa e contabile adeguati alle dimensioni e tali da garantire una precoce rilevazione della crisi.
A rispondere di scelte inadeguate, che siano direttamente e/o indirettamente determinanti di uno stato di crisi irreversibile che sfoci nell’insolvenza dell’impresa, sono chiamati gli amministratori nel contesto delle diverse procedure concorsuali previste dal nuovo Codice.
Isbn: 2499-5800