Le rimanenze di magazzino rappresentano dei beni destinati alla vendita o che concorrono alla produzione nella normale attività d’impresa. Le rimanenze sono iscritte in bilancio ai sensi dell’art. 2424 del c.c. nello Stato Patrimoniale e ai sensi dell’art. 2425 del c.c. nel Conto Economico.
Le rimanenze sono inoltre disciplinate dal principio contabile OIC 13 e dal principio OIC 23 che disciplina i lavori in corso su ordinazione.
Nella presente circolare affronteremo alcune tematiche di interesse relativamente alle rimanenze di magazzino.
Isbn: 2499-5800