Cass. civ., sez. lavoro n. 21699 del 06 Settembre 2018 COMMENTO (PDF 10 pagine)
Le buste paga sottoscritte dal lavoratore con la formula "per ricevuta" costituiscono prova solo della loro avvenuta consegna e non anche dell'effettivo pagamento, che deve essere provato diversamente dal datore di lavoro.
IL CASO
IL COMMENTO
1. L. 4/1953: consegna della busta paga
2. Valenza della firma sulla busta paga
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797