Cassazione civile Ordinanza n. 17226 del 2 Luglio 2018
In tema di imposta di registro, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta, riguardante atti che hanno ad oggetto beni immobili, adottato a seguito di comparazione con beni simili, deve ritenersi adeguatamente motivato, ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, e cioè delle parti utili a far comprendere il parametro utilizzato per la rettifica, essendo anche in questo modo adempiuto l'obbligo di allegare all'avviso l'atto utilizzato per la comparazione.
IL CASO
IL COMMENTO
Avvisi di rettifica e liquidazione: obbligo di motivazione e allegazione degli atti
La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797