L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 954-914/2017, ha fornito delle linee guida al fine di inquadrare il trattamento IVA dei servizi di consulenza finanziaria.
In linea con la giurisprudenza e con la prassi comunitaria ha dettato il principio che la consulenza finanziaria non è riconducibile nell’ambito dei servizi di intermediazione esenti se, allo stesso tempo, la società che rende il servizio di consulenza in materia di investimenti è in posizione di indipendenza rispetto ai soggetti titolari degli strumenti finanziari e non sussiste alcun elemento/atto contrattuale che possa essere ricondotto nell’ambito di attività di negoziazione.
Isbn: 2499-5800