I registri IVA delle vendite e degli acquisti potranno essere tenuti con sistemi elettronici senza che sia necessaria la relativa stampa, entro i tre mesi successivi al termine di presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.
E’ però necessario che in caso di accessi, ispezioni o verifiche, i registri risultino sempre aggiornati e sia possibile procedere alla relativa stampa su richiesta degli organi procedenti.
Questa è la modalità semplificata prevista dal D.L. 148 del 2017 per la tenuta dei registri IVA che sarà analizzata nella presente Circolare.
Isbn: 2499-5800