Obbligo solidale per le ritenute - Cass. n. 12113/2017

Obbligo solidale per le ritenute - Cass. n. 12113/2017

"Il sostituito è obbligato solidale al pagamento dell'imposta, salvo il diritto di regresso" Commento ordinanza Cassazione n. 12113 del 16.5.2017

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Data: 08/06/2017
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Cassazione Civile  Ordinanza n. 12113 del 16 maggio 2017

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il fatto che il sostituto di imposta sia definito come colui che, in forza di legge, è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri, non toglie che anche il sostituito debba ritenersi fin dall'origine obbligato solidale al pagamento dell'imposta, sicché anch'egli è soggetto al potere di accertamento ed a tutti i conseguenti oneri, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'erario. Questo il principio di diritto che emerge dall’ Ordinanza, n. 12113 del  16 maggio  2017

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IL CASO

IL COMMENTO

1. RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL SOSTITUITO E RELATIVA AZIONE DI RIVALSA

2. L’ORDINANZA ANNOTATA

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

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