Cassazione penale Sentenza n. 10509 del 3 Marzo 2017 COMMENTO (PDF 10 pagine)
In materia di reati tributari la modifica al reato di omesso versamento di ritenute dovute o certificate di cui all’art. 10-bis del D.Lgs. n. 74 del 2000 (che è oggi configurabile laddove non si versino entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti) non si applica retroattivamente, trattandosi di norma più sfavorevole per l’imputato in quanto non è più necessario dimostrare il rilascio della certificazione ai sostituiti, essendo sufficiente che le ritenute risultino dovute sulla base della dichiarazione presentata con modello 770.
IL CASO
IL COMMENTO
1. L’omesso versamento di ritenute certificate: struttura del reato
2. l’onere probatorio: ripartizione e contenuto
3. la sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797