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Cassazione civile Sentenza n. 2882 del 3 Febbraio 2017 COMMENTO (PDF - 7 pagine)
Il contribuente che dichiari un credito iva superiore a quello effettivamente spettante - a seguito di un'utilizzazione parziale a fini compensativi - non è commette una violazione di tipo sostanziale equiparabile all'indebito o fraudolento uso del credito. La condotta seppure formalmente non corretta, non integra alcun illecito fiscale, né provoca un pur temporaneo ammanco di liquidità nelle casse erariali.
Isbn: 2499-5797