Irap e commercialista amministratore - Cass. 23104/2016

Irap e commercialista amministratore - Cass. 23104/2016

Non paga l’Irap il commercialista che è anche amministratore di società - COMMENTO ordinanza n. 23104 del 11.11.2016

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Il prodotto è in formato pdf - ISBN 2499-5797

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Data: 05/12/2016
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Cassazione Civile - Ordinanza n. 23104 dell’11 novembre 2016 (PDF - 8 pagine)

Non è dovuta l'IRAP dai dottori commercialisti per le attività di amministratore, revisore e sindaco di società; se il contribuente esercita già un’altra attività autonomamente organizzata (lo studio), gli emolumenti da essa derivanti sono soggetti ad IRAP, mentre i compensi afferenti alle attività di amministratore, revisore e sindaco di società sono esclusi purchè sia concretamente attuabile lo scorporo delle diverse categorie di compensi conseguiti e la verifica dell’esistenza dei presupposti impositivi per ciascuno dei settori interessati. E’  questo il principio di diritto che emerge dall’ordinanza  n. 23104, del 11.11.2016 della Suprema Corte.

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IL CASO

IL COMMENTO

1. ATTIVITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA CONIUGATA CON QUELLA DI AMMINISTRATORE O SINDACO DI SOCIETÀ: RILEVANZA AI FINI IRAP

2. LA SENTENZA ANNOTATA

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Isbn: 2499-5797



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