Ricorso per posta privata inesistente -Cass. 19467/2016

Ricorso per posta privata inesistente -Cass. 19467/2016

Inesistente la notifica del ricorso per posta privata - Commento alla sentenza della Cassazione n. 19467 del 30.9.2016

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Data: 26/10/2016
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Cassazione Civile- Ordinanza n. 19467 del 30 settembre  2016 COMMENTO : "Inesistente la notifica del ricorso per posta privata" (PDF - 10 pagine)

Poiché la legge affida, in via esclusiva, a Poste Italiane s.p.a. le notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari, la notifica per posta privata del ricorso tributario di primo grado deve ritenersi inesistente, come tale non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio del resistente. Questo il principio di diritto che emerge dall'ordinanza  30 settembre 2016, n. 19467 della Sesta Sezione Civile – T della Corte di Cassazione. 

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IL CASO

IL COMMENTO

1.Notifiche degli atti tributari mediante recapito postale: evoluzione normativa

2. Regime di notificazione degli atti amministrativi

3. La sentenza annotata

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA

Isbn: 2499-5797



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