Cassazione civile Sentenza n. 18211 del 16 Settembre 2016 - Commento (PDF - 8 pagine)
Conserva i benefici fiscali previsti per l'acquisto della c.d. "prima casa" il contribuente che, entro un anno dall'alienazione del primo immobile per il quale ne aveva fruito, abbia a realizzare su un proprio terreno un fabbricato, dando concreta attuazione al proposito di adibirvi la propria abitazione principale. Ciò in virtù del principio dell'accessione di cui all'art. 934 c.c., il quale comporta l'acquisto della proprietà della costruzione realizzata ed incorporata a titolo originario, quale successivo incremento (accessio, appunto) dell'originario immobile (ovvero terreno) posseduto.
IL CASO
IL COMMENTO
1. Agevolazioni per l'acquisto della "prima casa": requisiti
2. La sentenza annotata
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797