Sentenza cassazione lavoro del 12 agosto 2016 n. 17091

Sentenza cassazione lavoro del 12 agosto 2016 n. 17091

Testo della Cassazione lavoro n. 17091 2016 in tema di onere della prova e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

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Data: 07/09/2016
Tipologia: Normativa


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Cass. civ., sez. lav., 12 agosto 2016, n. 17091

In capo al datore di lavoro che intende intimare un licenziamento per giustificato motivo oggettivo incombe l'onere di provare l'impossibilità di adibire lo stesso lavoratore da licenziare ad altre mansioni nell'ambito dell'organizzazione aziendale. Tale impossibilità, però, deve essere circoscritta alle mansioni equivalenti a quelle svolte dal lavoratore all’interno dell'azienda, gravando il relativo l'onere probatorio per intero sul datore di lavoro, che deve dare prova anche dell'impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore in mansioni diverse da quelle precedentemente svolte, onere che può essere assolto anche mediante il ricorso a risultanze di natura presuntiva ed indiziaria.



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