Cassazione civile Ordinanza n. 15348 del 25 Luglio 2016
L’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche "per relationem", ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.
Va di conseguenza annullato l’avviso di accertamento emesso con metodo analitico-induttivo con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione una plusvalenza da cessione di azienda (nel caso di specie si trattava di una licenza taxi) facendo riferimento a rilevazioni di mercato ed annunci pubblicitari nonché a studi specifici sull’argomento ed a dati reperiti presso le associazioni di categoria, che non sono stati né allegati né riprodotti (quanto meno nei loro contenuti essenziali) nell’atto impugnato, con ciò determinando una inammissibile compressione dei diritti di difesa del contribuente.
IL CASO
IL COMMENTO
1. LA MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ SECONDO LA GIURISPRUDENZA DELLA CASSAZIONE
2. LA SENTENZA ANNOTATA
IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA
Isbn: 2499-5797