Rimborso chilometrico: può essere tassato

Rimborso chilometrico: può essere tassato

Rimborso chilometrico: può essere tassato se la trasferta parte da casa - La Circolare del Giorno n. 240 del 18.12.2015

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Data: 18/12/2015
Tipologia: Approfondimento


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L'Agenzia delle Entrate, nella Risoluzione n. 92/E del 30.10.2015, in merito al regime fiscale applicabile ai rimborsi chilometrici al dipendente che effettua con la propria vettura trasferte in un Comune diverso dalla sede di servizio, precisa che essi sono esenti da imposizione se l'ammontare dell'indennità è calcolato in base alle tabelle ACI, avuto riguardo alla percorrenza, al tipo di automezzo usato dal dipendente e al costo chilometrico ricostruito secondo il tipo di autovettura, e la trasferta riguarda il tragitto " sede di lavoro - località di missione".

Se, invece, il tragitto è "domicilio del lavoratore - località di missione", il rimborso chilometrico è:

  • esente, se il tragitto è inferiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro;
  • imponibile per la differenza di tragitto percorsa, se il percorso è superiore rispetto a quello calcolato dalla sede di lavoro.

Con l'occasione, si segnala che sono state pubblicate di recente le nuove tabelle ACI applicabili per il 2016.

Indice prodotto

  1. Il rimborso chilometrico al dipendente per trasferte con la propria vettura
  2. La questione delle trasferte "domicilio - località di missione"
  3. La risposta delle Entrate
  4. Auto in uso promiscuo ai dipendenti: tassazione in capo al dipendente (fringe benefit) e nuove tabelle ACI



SKU FT-27955 - Ulteriori informazioni: cat1circolare_del_giorno / cat2circolare_del_giorno_2015