Obbligo di diligenza del professionista - Cass 14639/15

Obbligo di diligenza del professionista - Cass 14639/15

Commento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 14639 del 14.7.2015: "Difesa tecnica nel processo e obblighi del mandato professionale"

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Data: 12/10/2015
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L'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 2236 c.c., impone al professionista di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente, essendo tenuto a rappresentare a quest'ultimo tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi; di richiedergli gli elementi necessari o utili in suo possesso; a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole.

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"Difesa tecnica nel processo e obblighi del mandato professionale" Cassazione n. 14639 del 14.7.2015 (PDF - 7 pagine)

IL CASO

IL COMMENTO

  1. La responsabilità del professionista a cui è conferito l'incarico defensionale
  2. La decisione annotata e il principio confermato dalla Corte

IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA



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