Il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha avanzato istanza di interpello al fine di avere chiarimenti dalla Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in ordine alla possibilità per una impresa appaltatrice, incaricata dei servizi di soccorso e recupero nel settore degli ambienti sospetti o confinati ai sensi del D.P.R. n. 177/2011, di assumere operatori specializzati con contratto di lavoro intermittente ex artt. 33 e ss., D.Lgs. n. 276/2003, operando il rinvio alle figure dei “sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro”, di cui al n. 11 della tabella allegata al R.D. n. 2657/1923. La Direzione generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con interpello n. 6 del 24 marzo 2015 ha stabilito che dalla lettura dell’art. 75 del D. Lgs. 276/2003 e dall’art. 2 del D.P.R. n. 177/2011 non sembrano emergere preclusioni in ordine alla possibilità di attivare rapporti di lavoro di natura intermittente ai fini dello svolgimento di attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di legge e, in particolare, il possesso da parte del lavoratore di una esperienza almeno triennale maturata in tale ambito.